Art. 120 Inserimento degli articoli 53-bis e 53-ter nella legge regionale n. 19/2009 1. Dopo l'art. 53 della legge regionale n. 19/2009 sono inseriti i seguenti: «Art. 53-bis (Recupero in autotutela del patrimonio edilizio esistente al 19 novembre 2009 al fine della promozione del miglioramento urbanistico dell'edificato). - 1. Al fine del recupero e della valorizzazione del patrimonio edilizio esistente alla data del 19 novembre 2009, favorendo anche la fruibilita' delle misure fiscali di incentivazione connesse a tali finalita', la Regione promuove iniziative di recupero di conformita' in autotutela del patrimonio edilizio esistente secondo la disciplina di cui al presente articolo, fatti salvi gli adempimenti previsti dalle diverse discipline di cui all'art. 1, comma 2. 2. Per il patrimonio edilizio esistente alla data del 19 novembre 2009 interessato da interventi realizzati in assenza di atto abilitativo o con difformita' rispetto allo stesso, riconducibili alle fattispecie di cui agli articoli 16, 16-bis e 17, la conformita' e' acquisita con la presentazione di una dichiarazione volta al recupero di conformita' in autotutela presentata da uno dei soggetti di cui all'art. 21, con la quale il soggetto si obbliga alla realizzazione degli interventi necessari a rendere l'edificio o l'unita' immobiliare conforme rispetto alla strumentazione urbanistica vigente e adottata al momento della presentazione. Con la dichiarazione il soggetto obbligato presenta: a) un rilievo dello stato di fatto e della consistenza attuale con evidenza delle difformita' realizzate rispetto allo stato legittimo dell'immobile e della superficie cosi' ottenuta; b) la descrizione degli interventi che il soggetto si obbliga a realizzare per rendere l'edificio o l'unita' immobiliare conforme rispetto alla strumentazione urbanistica vigente e adottata al momento della presentazione della dichiarazione, tenuto conto delle misure di valorizzazione e riqualificazione del patrimonio esistente di cui al Capo V; c) la ricevuta di pagamento dell'oblazione dovuta in rapporto alla superficie o volume ottenuti in conseguenza della difformita', calcolata in base alla disciplina definita all'art. 49, comprese le riduzioni ivi previste; nel caso in cui non emergano ulteriori superfici imponibili ottenute in conseguenza della difformita', il pagamento e' dovuto nella misura fissa di 516 euro; d) la richiesta di titolo edilizio o la presentazione di altro atto abilitativo idoneo alla realizzazione degli interventi descritti alla lettera b). 3. La trasformazione fisica o funzionale puo' comportare un organismo edilizio anche diverso da quello autorizzato originariamente, purche' conforme alla strumentazione urbanistica vigente e adottata al momento della dichiarazione di recupero di conformita' in autotutela. 4. Prescindendo dalla sussistenza dell'agibilita' o abitabilita' originaria, entro trenta giorni dall'ultimazione dei lavori di recupero va presentata la segnalazione certificata di agibilita', ai sensi dell'art. 27, con la quale viene confermata la conformita' dell'opera alla strumentazione urbanistica vigente e adottata al momento della dichiarazione, nonche' alle altre condizioni previste dalla presente legge e dal regolamento di attuazione di cui all'art. 2. 5. Il titolo edilizio o altro atto abilitativo di cui al comma 2, lettera d), non possono essere oggetto di proroga del termine per l'ultimazione dei lavori. Alla scadenza dello stesso termine, il titolo o altro atto abilitativo decadono e vengono meno gli effetti di conformita' acquisiti con la presentazione della dichiarazione di cui al comma 2, ferma restando la restituzione dell'oblazione versata. Art. 53-ter (Recupero in autotutela del patrimonio edilizio esistente al 19 novembre 2009 al fine della promozione dell'efficientamento energetico e dell'uso di fonti rinnovabili). - 1. Al fine della promozione dell'efficientamento energetico e dell'uso di fonti rinnovabili, favorendo la fruibilita' delle misure fiscali di incentivazione connesse a tali finalita', la Regione promuove iniziative di recupero di conformita' in autotutela del patrimonio edilizio esistente alla data del 19 novembre 2009 e interessato da interventi realizzati in assenza di atto abilitativo o con difformita' rispetto allo stesso, riconducibili alle fattispecie di cui agli articoli 16, 16-bis e 17, secondo la disciplina di cui al presente articolo, fatti salvi gli adempimenti previsti dalle diverse discipline di cui all'art. 1, comma 2. 2. Per l'edificio o unita' immobiliare o parte di essi interessati dall'intervento di efficientamento energetico o dall'uso di fonti rinnovabili, la conformita' e' acquisita all'atto della presentazione di una dichiarazione volta al recupero di conformita' in autotutela dell'edificio o dell'unita' immobiliare in tutto o in parte interessati dall'intervento, presentata da uno dei soggetti di cui all'art. 21, a corredo della quale sono allegati: a) un rilievo dello stato di fatto e della consistenza attuale, con evidenza delle difformita' realizzate rispetto allo stato legittimo dell'immobile e della eventuale superficie o volume ottenuti in conseguenza della difformita', nonche' dell'epoca di realizzazione delle stesse; b) la descrizione degli interventi di efficientamento energetico o finalizzati all'uso di fonti rinnovabili, che il soggetto si impegna a eseguire in conformita' alla strumentazione urbanistica vigente e adottata al momento della presentazione della dichiarazione di recupero di conformita' in autotutela; c) la ricevuta di pagamento dell'oblazione dovuta in rapporto alla superficie o volume ottenuti in conseguenza della difformita', calcolata in base alla disciplina definita all'art. 49, comprese le riduzioni ivi previste; nel caso in cui non emergano ulteriori superfici imponibili ottenute in conseguenza della difformita', il pagamento e' dovuto nella misura fissa di 516 euro; d) ove il fabbricato o l'unita' immobiliare ne siano sprovvisti, la segnalazione certificata di agibilita', che attesta la conformita' dell'immobile o dell'unita' immobiliare alla strumentazione urbanistica vigente e adottata al momento della presentazione della dichiarazione volta al recupero di conformita' in autotutela di cui al presente comma, nonche' la sussistenza delle ulteriori condizioni di agibilita' indicate nell'art. 27, comma 1, con riferimento alla disciplina vigente all'epoca dell'originaria realizzazione, specificatamente indicata nella medesima dichiarazione; e) la richiesta di titolo edilizio o la presentazione di altro atto abilitativo idoneo alla realizzazione degli interventi di promozione dell'efficientamento energetico o finalizzati all'uso di fonti rinnovabili. 3. Entro trenta giorni dall'ultimazione dei lavori va presentata la segnalazione certificata di agibilita' in relazione alla parte di edificio o unita' immobiliare interessata dall'intervento, ove dovuta ai sensi dell'art. 27. 4. Il titolo edilizio o altro atto abilitativo di cui al comma 2, lettera e), non possono essere oggetto di proroga del termine per l'ultimazione dei lavori. Alla scadenza dello stesso termine, il titolo o altro atto abilitativo decadono e vengono meno gli effetti di conformita' acquisiti con la presentazione della dichiarazione di cui al comma 2, ferma restando la restituzione dell'oblazione versata.».