Art. 120 
 
             Inserimento degli articoli 53-bis e 53-ter 
                  nella legge regionale n. 19/2009 
 
  1. Dopo l'art. 53 della legge regionale n. 19/2009 sono inseriti  i
seguenti: 
  «Art.  53-bis  (Recupero  in  autotutela  del  patrimonio  edilizio
esistente  al  19  novembre  2009  al  fine  della   promozione   del
miglioramento urbanistico dell'edificato). - 1. Al fine del  recupero
e della valorizzazione del patrimonio edilizio  esistente  alla  data
del 19 novembre 2009, favorendo anche  la  fruibilita'  delle  misure
fiscali di incentivazione  connesse  a  tali  finalita',  la  Regione
promuove iniziative di recupero  di  conformita'  in  autotutela  del
patrimonio  edilizio  esistente  secondo  la  disciplina  di  cui  al
presente articolo, fatti salvi gli adempimenti previsti dalle diverse
discipline di cui all'art. 1, comma 2. 
  2. Per il patrimonio edilizio esistente alla data del  19  novembre
2009  interessato  da  interventi  realizzati  in  assenza  di   atto
abilitativo o con difformita'  rispetto  allo  stesso,  riconducibili
alle fattispecie di cui agli articoli 16, 16-bis e 17, la conformita'
e' acquisita con la  presentazione  di  una  dichiarazione  volta  al
recupero di conformita' in autotutela presentata da uno dei  soggetti
di cui all'art.  21,  con  la  quale  il  soggetto  si  obbliga  alla
realizzazione degli  interventi  necessari  a  rendere  l'edificio  o
l'unita'   immobiliare   conforme   rispetto   alla    strumentazione
urbanistica vigente e adottata al momento della presentazione. 
  Con la dichiarazione il soggetto obbligato presenta: 
    a) un rilievo dello stato di fatto e  della  consistenza  attuale
con  evidenza  delle  difformita'  realizzate  rispetto  allo   stato
legittimo dell'immobile e della superficie cosi' ottenuta; 
    b) la descrizione degli interventi che il soggetto si  obbliga  a
realizzare per rendere l'edificio  o  l'unita'  immobiliare  conforme
rispetto  alla  strumentazione  urbanistica  vigente  e  adottata  al
momento della presentazione della dichiarazione, tenuto  conto  delle
misure di valorizzazione e riqualificazione del patrimonio  esistente
di cui al Capo V; 
    c) la ricevuta di pagamento  dell'oblazione  dovuta  in  rapporto
alla superficie o volume ottenuti in conseguenza  della  difformita',
calcolata in base alla disciplina definita all'art. 49,  comprese  le
riduzioni ivi previste;  nel  caso  in  cui  non  emergano  ulteriori
superfici imponibili ottenute in conseguenza  della  difformita',  il
pagamento e' dovuto nella misura fissa di 516 euro; 
    d) la richiesta di titolo edilizio o la  presentazione  di  altro
atto abilitativo idoneo alla realizzazione degli interventi descritti
alla lettera b). 
  3.  La  trasformazione  fisica  o  funzionale  puo'  comportare  un
organismo   edilizio   anche   diverso    da    quello    autorizzato
originariamente, purche'  conforme  alla  strumentazione  urbanistica
vigente e adottata al momento  della  dichiarazione  di  recupero  di
conformita' in autotutela. 
  4. Prescindendo dalla sussistenza  dell'agibilita'  o  abitabilita'
originaria,  entro  trenta  giorni  dall'ultimazione  dei  lavori  di
recupero va presentata la segnalazione certificata di agibilita',  ai
sensi dell'art. 27, con la  quale  viene  confermata  la  conformita'
dell'opera alla strumentazione  urbanistica  vigente  e  adottata  al
momento della dichiarazione, nonche' alle altre  condizioni  previste
dalla presente legge e dal regolamento di attuazione di cui  all'art.
2. 
  5. Il titolo edilizio o altro atto abilitativo di cui al  comma  2,
lettera d), non possono essere oggetto di  proroga  del  termine  per
l'ultimazione dei lavori. Alla  scadenza  dello  stesso  termine,  il
titolo o altro atto abilitativo decadono e vengono meno  gli  effetti
di conformita' acquisiti con la presentazione della dichiarazione  di
cui  al  comma  2,  ferma  restando  la  restituzione  dell'oblazione
versata. 
  Art.  53-ter  (Recupero  in  autotutela  del  patrimonio   edilizio
esistente  al   19   novembre   2009   al   fine   della   promozione
dell'efficientamento energetico e dell'uso di fonti  rinnovabili).  -
1.  Al  fine  della  promozione  dell'efficientamento  energetico   e
dell'uso di fonti rinnovabili, favorendo la fruibilita' delle  misure
fiscali di incentivazione  connesse  a  tali  finalita',  la  Regione
promuove iniziative di recupero  di  conformita'  in  autotutela  del
patrimonio edilizio esistente  alla  data  del  19  novembre  2009  e
interessato da interventi realizzati in assenza di atto abilitativo o
con difformita' rispetto allo stesso, riconducibili alle  fattispecie
di cui agli articoli 16, 16-bis e 17, secondo la disciplina di cui al
presente articolo, fatti salvi gli adempimenti previsti dalle diverse
discipline di cui all'art. 1, comma 2. 
  2. Per l'edificio o unita' immobiliare o parte di essi  interessati
dall'intervento di efficientamento energetico  o  dall'uso  di  fonti
rinnovabili, la conformita' e' acquisita all'atto della presentazione
di una dichiarazione volta al recupero di conformita'  in  autotutela
dell'edificio  o  dell'unita'  immobiliare  in  tutto  o   in   parte
interessati dall'intervento, presentata da uno dei  soggetti  di  cui
all'art. 21, a corredo della quale sono allegati: 
    a) un rilievo dello stato di fatto e della  consistenza  attuale,
con  evidenza  delle  difformita'  realizzate  rispetto  allo   stato
legittimo  dell'immobile  e  della  eventuale  superficie  o   volume
ottenuti in conseguenza  della  difformita',  nonche'  dell'epoca  di
realizzazione delle stesse; 
    b) la descrizione degli interventi di efficientamento  energetico
o finalizzati all'uso  di  fonti  rinnovabili,  che  il  soggetto  si
impegna a eseguire in  conformita'  alla  strumentazione  urbanistica
vigente e adottata al momento della presentazione della dichiarazione
di recupero di conformita' in autotutela; 
    c) la ricevuta di pagamento  dell'oblazione  dovuta  in  rapporto
alla superficie o volume ottenuti in conseguenza  della  difformita',
calcolata in base alla disciplina definita all'art. 49,  comprese  le
riduzioni ivi previste;  nel  caso  in  cui  non  emergano  ulteriori
superfici imponibili ottenute in conseguenza  della  difformita',  il
pagamento e' dovuto nella misura fissa di 516 euro; 
    d) ove il fabbricato o l'unita' immobiliare ne siano  sprovvisti,
la segnalazione certificata di agibilita', che attesta la conformita'
dell'immobile   o   dell'unita'   immobiliare   alla   strumentazione
urbanistica vigente e adottata al momento della  presentazione  della
dichiarazione volta al recupero di conformita' in autotutela  di  cui
al presente comma, nonche' la sussistenza delle ulteriori  condizioni
di agibilita' indicate nell'art. 27, comma 1,  con  riferimento  alla
disciplina   vigente   all'epoca    dell'originaria    realizzazione,
specificatamente indicata nella medesima dichiarazione; 
    e) la richiesta di titolo edilizio o la  presentazione  di  altro
atto  abilitativo  idoneo  alla  realizzazione  degli  interventi  di
promozione dell'efficientamento energetico o finalizzati  all'uso  di
fonti rinnovabili. 
  3. Entro trenta giorni dall'ultimazione dei lavori va presentata la
segnalazione certificata di agibilita' in  relazione  alla  parte  di
edificio o unita' immobiliare interessata dall'intervento, ove dovuta
ai sensi dell'art. 27. 
  4. Il titolo edilizio o altro atto abilitativo di cui al  comma  2,
lettera e), non possono essere oggetto di  proroga  del  termine  per
l'ultimazione dei lavori. Alla  scadenza  dello  stesso  termine,  il
titolo o altro atto abilitativo decadono e vengono meno  gli  effetti
di conformita' acquisiti con la presentazione della dichiarazione  di
cui  al  comma  2,  ferma  restando  la  restituzione  dell'oblazione
versata.».