Art. 121 
 
                    Inserimento dell'art. 56-bis 
                  nella legge regionale n. 19/2009 
 
  1. Dopo l'art. 56 della legge regionale n. 19/2009 e'  inserito  il
seguente: 
  «Art. 56-bis (Sostituzione per demolizione  d'ufficio  delle  opere
abusive). - 1. In attuazione dell'art. 41 del decreto del  Presidente
della  Repubblica  n.  380/2001,  in  caso  di  mancato  avvio  delle
procedure di demolizione  entro  il  termine  di  centottanta  giorni
dall'accertamento  dell'abuso,  ovvero  entro  novanta  giorni  dalla
notifica della diffida ad adempiere al Comune  di  cui  all'art.  53,
comma 3, la competenza nel procedimento di demolizione d'ufficio puo'
essere trasferita dal  Comune  all'ufficio  del  Prefetto,  il  quale
provvede alla demolizione avvalendosi degli uffici del Comune nel cui
territorio ricade l'abuso edilizio da  demolire,  per  ogni  esigenza
tecnico-progettuale. Per la materiale esecuzione dell'intervento,  il
Prefetto puo' avvalersi  del  concorso  del  Genio  militare,  previa
intesa con le competenti  autorita'  militari  e  ferme  restando  le
prioritarie esigenze istituzionali delle Forze armate. 
  2.  I  responsabili  del  Comune  hanno  l'obbligo  di   trasferire
all'ufficio del Prefetto tutte le informazioni  relative  agli  abusi
edilizi per consentire di provvedere alla loro demolizione.».