Art. 121 Inserimento dell'art. 56-bis nella legge regionale n. 19/2009 1. Dopo l'art. 56 della legge regionale n. 19/2009 e' inserito il seguente: «Art. 56-bis (Sostituzione per demolizione d'ufficio delle opere abusive). - 1. In attuazione dell'art. 41 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001, in caso di mancato avvio delle procedure di demolizione entro il termine di centottanta giorni dall'accertamento dell'abuso, ovvero entro novanta giorni dalla notifica della diffida ad adempiere al Comune di cui all'art. 53, comma 3, la competenza nel procedimento di demolizione d'ufficio puo' essere trasferita dal Comune all'ufficio del Prefetto, il quale provvede alla demolizione avvalendosi degli uffici del Comune nel cui territorio ricade l'abuso edilizio da demolire, per ogni esigenza tecnico-progettuale. Per la materiale esecuzione dell'intervento, il Prefetto puo' avvalersi del concorso del Genio militare, previa intesa con le competenti autorita' militari e ferme restando le prioritarie esigenze istituzionali delle Forze armate. 2. I responsabili del Comune hanno l'obbligo di trasferire all'ufficio del Prefetto tutte le informazioni relative agli abusi edilizi per consentire di provvedere alla loro demolizione.».