Art. 122 Rendicontazione di contributi 1. In relazione ai procedimenti contributivi attivati ai sensi dell'art. 5, commi da 25 a 27, della legge regionale 6 agosto 2019, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2019-2021), e dell'art. 5, commi da 12 a 18, della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 24 (Legge di stabilita' 2020), per i quali la documentazione di rendicontazione non sia gia' stata prodotta alla data di entrata in vigore della presente legge, la rendicontazione dei finanziamenti e' effettuata esclusivamente attraverso la presentazione di dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), sulla base della modulistica predisposta dalla struttura competente, attestanti il rispetto della normativa, i requisiti di accesso e le condizioni stabiliti nella normativa, nei regolamenti, nei bandi o avvisi di riferimento. 2. In deroga a quanto disposto dell'art. 5, comma 16, della legge regionale n. 24/2019, in relazione ai contributi concessi entro il 31 maggio 2021, il termine perentorio per la presentazione della rendicontazione e' fissato al 31 dicembre 2021. 3. La disposizione di cui al comma 2 si applica anche ai procedimenti per i quali il termine risulta scaduto alla data di entrata in vigore della presente legge.