Art. 122 
 
                    Rendicontazione di contributi 
 
  1. In relazione ai  procedimenti  contributivi  attivati  ai  sensi
dell'art. 5, commi da 25 a 27, della legge regionale 6  agosto  2019,
n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2019-2021), e dell'art.
5, commi da 12 a 18, della legge regionale 27 dicembre  2019,  n.  24
(Legge  di  stabilita'  2020),  per  i  quali  la  documentazione  di
rendicontazione non sia gia' stata prodotta alla data di  entrata  in
vigore della presente legge, la rendicontazione dei finanziamenti  e'
effettuata   esclusivamente   attraverso    la    presentazione    di
dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46  e  47  del
decreto del Presidente della Repubblica  28  dicembre  2000,  n.  445
(Testo  unico  delle  disposizioni  legislative  e  regolamentari  in
materia  di  documentazione   amministrativa),   sulla   base   della
modulistica predisposta dalla  struttura  competente,  attestanti  il
rispetto della normativa, i requisiti  di  accesso  e  le  condizioni
stabiliti nella normativa, nei regolamenti, nei  bandi  o  avvisi  di
riferimento. 
  2. In deroga a quanto disposto dell'art. 5, comma 16,  della  legge
regionale n. 24/2019, in relazione ai contributi concessi entro il 31
maggio  2021,  il  termine  perentorio  per  la  presentazione  della
rendicontazione e' fissato al 31 dicembre 2021. 
  3.  La  disposizione  di  cui  al  comma  2  si  applica  anche  ai
procedimenti per i quali il termine  risulta  scaduto  alla  data  di
entrata in vigore della presente legge.