Art. 123 
 
       Modifiche all'art. 166 della legge regionale n. 26/2012 
 
  1. All'art. 166 della legge  regionale  21  dicembre  2012,  n.  26
(Legge  di  manutenzione  dell'ordinamento  regionale   2012),   sono
apportate le seguenti modifiche: 
    a) alla  lettera  a)  del  comma  1  il  periodo:  «Nel  caso  di
previsioni che interferiscono con la rete stradale di primo livello e
con le penetrazioni urbane definite dal PRITMML, il Comune  trasmette
alla struttura  regionale  competente  in  materia  di  viabilita'  e
infrastrutture  la  verifica  di  significativita'  dell'interferenza
prodotta dalle previsioni, anche nel caso  di  esito  negativo  della
stessa, al fine della valutazione regionale su detto aspetto mediante
emissione  di  specifico   parere   vincolante:   detta   valutazione
interviene entro il termine di trenta giorni  dal  ricevimento  della
verifica, decorso il  quale  il  parere  si  intende  reso  in  senso
favorevole,  quale  accoglimento   della   proposta   comunale.»   e'
soppresso; 
    b) dopo la lettera a) del comma 1 e' inserita la seguente: 
    «a-bis) Nel caso di previsioni che  interferiscono  con  la  rete
stradale di primo livello e con le penetrazioni urbane  definite  dal
PRITMML in modo migliorativo o non significativo, il Comune trasmette
alla struttura  regionale  competente  in  materia  di  viabilita'  e
infrastrutture  la  verifica  di  significativita'  dell'interferenza
prodotta dalle previsioni, al fine  della  valutazione  regionale  su
detto aspetto mediante  emissione  di  specifico  parere  vincolante:
detta valutazione interviene entro il termine di  trenta  giorni  dal
ricevimento della verifica, decorso il quale  il  parere  si  intende
reso  in  senso  favorevole,  quale   accoglimento   della   proposta
comunale.».