Art. 125 
 
        Modifiche all'art. 4 della legge regionale n. 22/2010 
 
  1. All'art. 4 della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22  (Legge
finanziaria 2011), sono apportate le seguenti modifiche: 
    a) al comma 42 le  parole:  «e'  ulteriormente  prorogato  al  31
dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «e' nuovamente fissato
al 31 dicembre 2022»; 
    b) al comma 43 le parole: «e' prorogato al 31 dicembre 2020» sono
sostituite dalle seguenti: «e'  nuovamente  fissato  al  31  dicembre
2022». 
  2. Le disposizioni di cui al comma 1 hanno efficacia a far data dal
1º gennaio 2021.