Art. 125 Modifiche all'art. 4 della legge regionale n. 22/2010 1. All'art. 4 della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Legge finanziaria 2011), sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 42 le parole: «e' ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «e' nuovamente fissato al 31 dicembre 2022»; b) al comma 43 le parole: «e' prorogato al 31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «e' nuovamente fissato al 31 dicembre 2022». 2. Le disposizioni di cui al comma 1 hanno efficacia a far data dal 1º gennaio 2021.