Art. 126 
 
        Modifica all'art. 12 della legge regionale n. 19/2012 
 
  1. Il comma 3 dell'art. 12 della legge regionale 11  ottobre  2012,
n. 19 (Norme in materia di energia e distribuzione  dei  carburanti),
e' sostituito dal seguente: 
  «3. L'autorizzazione unica, rilasciata  dalla  struttura  regionale
competente in materia di energia a conclusione  del  procedimento  di
cui all'art. 14, sostituisce autorizzazioni, concessioni, nulla  osta
e atti di assenso comunque denominati, contiene la  dichiarazione  di
pubblica utilita' nei casi previsti dalla legge e costituisce  titolo
per  la  costruzione   e   l'esercizio   degli   impianti   e   delle
infrastrutture  di  cui  al  comma  1,  in  conformita'  al  progetto
autorizzato.».