Art. 127 
 
       Modifiche all'art. 13 della legge regionale n. 19/2012 
 
  1. All'art. 13 della legge regionale n. 19/2012 sono  apportate  le
seguenti modifiche: 
    a) al punto 3) della lettera c) del comma 4 dopo  le  parole:  «e
delle risultanze sulle ore equivalenti annue di funzionamento;»  sono
aggiunte le seguenti: «per gli  impianti  idroelettrici,  rilievi  di
portata fluente in  alveo  in  corrispondenza  del  sito  scelto  per
l'opera di presa o in prossimita' di esso estesi su almeno  due  anni
idrologici consecutivi;»; 
    b) dopo la lettera c) del comma 4 e' inserita la seguente: 
    «c-bis) gli elaborati necessari al  rilascio,  in  conferenza  di
servizi, del parere geologico e del parere in ordine al rispetto  del
principio di invarianza idraulica, nel caso in cui  la  realizzazione
del progetto richieda l'approvazione di una variante  allo  strumento
urbanistico   che   introduca   nuove   previsioni   insediative    e
infrastrutturali;»; 
    c) dopo la lettera b) del comma 5 e' inserita la seguente: 
    «b-bis) gli elaborati necessari al  rilascio,  in  conferenza  di
servizi, del parere geologico e del parere in ordine al rispetto  del
principio di invarianza idraulica, nel caso in cui  la  realizzazione
del progetto richieda l'approvazione di una variante  allo  strumento
urbanistico   che   introduca   nuove   previsioni   insediative    e
infrastrutturali;».