Art. 127 Modifiche all'art. 13 della legge regionale n. 19/2012 1. All'art. 13 della legge regionale n. 19/2012 sono apportate le seguenti modifiche: a) al punto 3) della lettera c) del comma 4 dopo le parole: «e delle risultanze sulle ore equivalenti annue di funzionamento;» sono aggiunte le seguenti: «per gli impianti idroelettrici, rilievi di portata fluente in alveo in corrispondenza del sito scelto per l'opera di presa o in prossimita' di esso estesi su almeno due anni idrologici consecutivi;»; b) dopo la lettera c) del comma 4 e' inserita la seguente: «c-bis) gli elaborati necessari al rilascio, in conferenza di servizi, del parere geologico e del parere in ordine al rispetto del principio di invarianza idraulica, nel caso in cui la realizzazione del progetto richieda l'approvazione di una variante allo strumento urbanistico che introduca nuove previsioni insediative e infrastrutturali;»; c) dopo la lettera b) del comma 5 e' inserita la seguente: «b-bis) gli elaborati necessari al rilascio, in conferenza di servizi, del parere geologico e del parere in ordine al rispetto del principio di invarianza idraulica, nel caso in cui la realizzazione del progetto richieda l'approvazione di una variante allo strumento urbanistico che introduca nuove previsioni insediative e infrastrutturali;».