Art. 129 
 
              Norme transitorie sul procedimento unico 
               di cui alla legge regionale n. 19/2012 
 
  1. Le disposizioni di cui all'art. 13, commi 4  e  5,  della  legge
regionale n. 19/2012, come modificato dall'art. 127, si applicano  ai
procedimenti nei quali, alla data di entrata in vigore della presente
legge,  non  sia  intervenuta  la  determinazione  conclusiva   della
conferenza di servizi.