Art. 129 Norme transitorie sul procedimento unico di cui alla legge regionale n. 19/2012 1. Le disposizioni di cui all'art. 13, commi 4 e 5, della legge regionale n. 19/2012, come modificato dall'art. 127, si applicano ai procedimenti nei quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, non sia intervenuta la determinazione conclusiva della conferenza di servizi.