Art. 130 
 
                    Inserimento del Titolo IV-bis 
                  nella legge regionale n. 11/2015 
 
  1. Dopo il Titolo IV della legge regionale 29 aprile  2015,  n.  11
(Disciplina  organica  in  materia  di  difesa   del   suolo   e   di
utilizzazione delle acque), e' inserito il seguente: 
  «Titolo IV-bis (TUTELA QUALITATIVA DEI CORPI IDRICI) 
  Art. 54-bis (Approvazione degli impianti di  depurazione  di  acque
reflue  urbane).  1.  In  attuazione  dell'art.   126   del   decreto
legislativo n. 152/2006, i progetti di impianti di depurazione  delle
acque reflue urbane previsti dai piani d'ambito di cui  all'art.  149
del decreto legislativo  n.  152/2006,  presentati  dai  gestori  del
servizio idrico integrato, sono approvati dall'Autorita' unica per  i
servizi idrici e i rifiuti, di  seguito  AUSIR,  ai  sensi  dell'art.
158-bis del decreto legislativo n. 152/2006. 
  2. I progetti  di  cui  al  comma  1  hanno  i  seguenti  contenuti
essenziali, sviluppati in conformita' ai livelli di progettazione  di
cui all'art. 23, comma 7, del decreto legislativo 18 aprile 2016,  n.
50 (Codice dei contratti pubblici): 
    a) verifica della situazione dell'agglomerato, sotto  il  profilo
del perimetro, del  carico  e  del  rispetto  ai  dati  ufficiali  di
perimetrazione; 
    b) definizione della potenzialita' dell'impianto relativamente al
fabbisogno delle aree asservite, secondo una logica di  flessibilita'
gestionale nel caso di variazioni del carico stagionale; 
    c) definizione delle caratteristiche qualitative  e  quantitative
del refluo da trattare; 
    d) indicazione degli obiettivi di trattamento da  perseguire  con
riferimento all'obiettivo di qualita' previsto per  il  corpo  idrico
recettore dello scarico, dalla pianificazione di settore; 
    e)  illustrazione  delle  scelte   di   tecnologia   e   processo
adeguatamente motivate con riferimento ai  costi  di  gestione  e  al
contesto ambientale; 
    f) verifica della conformita' delle scelte  progettuali  rispetto
ai criteri di cui all'Allegato 5 del decreto legislativo n. 152/2006; 
    g) analisi dettagliata dei vincoli al progetto; 
    h)  descrizione  delle  modalita'  di  gestione  finalizzate   ad
assicurare il rispetto dei valori limite degli scarichi; 
    i) analisi delle fasi di avviamento, di gestione transitoria,  di
avvio a regime, con il dettaglio delle eventuali  deroghe  temporanee
alla conformita' dello  scarico  e  delle  corrispondenti  azioni  di
mitigazione ambientale; 
    j) piano di monitoraggio, tramite autocontrolli, per la  verifica
del rispetto dei valori  limite  degli  scarichi  e  degli  obiettivi
prestazionali dell'impianto. 
  3. Il gestore del servizio idrico integrato presenta  ad  AUSIR  il
progetto definitivo dell'impianto  redatto  ai  sensi  dell'art.  23,
comma 7, del decreto legislativo n. 50/2016, ai  fini  dell'indizione
della conferenza di servizi ai sensi  dell'art.  14  della  legge  n.
241/1990, nell'ambito della quale sono acquisiti gli atti di assenso,
comunque denominati, necessari all'approvazione del progetto. 
  4.  Ai  fini  dell'indizione  della  conferenza  di  servizi  AUSIR
effettua una verifica in ordine: 
    a) alla  completezza  degli  elaborati  progettuali  rispetto  al
corrispondente livello di progettazione di cui all'art. 23, comma  7,
del decreto legislativo n. 50/2016, nonche' in relazione al  rilascio
degli atti di  assenso  comunque  denominati  da  acquisire  ai  fini
dell'approvazione del progetto; 
    b) alla sussistenza della copertura  finanziaria  dell'intervento
previsto dal progetto definitivo. 
  5. Nell'ambito  della  conferenza  di  servizi  AUSIR  effettua  le
seguenti verifiche: 
    a) la coerenza del progetto con il Programma degli  interventi  e
il Piano delle opere strategiche; 
    b) la presenza nel progetto dei contenuti essenziali  di  cui  al
comma 2; 
    c)  l'eventuale  necessita'  di   revisione   degli   agglomerati
interessati. 
  6. ARPA partecipa alla conferenza di servizi al fine  di  esprimere
il parere sul piano di monitoraggio di cui al comma 2, lettera j). 
  7.  Il  procedimento  di  cui  al  comma  5  si  conclude  con   il
provvedimento di AUSIR di approvazione  del  progetto  o  di  diniego
dello stesso, entro il termine di novanta giorni dalla  presentazione
del progetto medesimo. 
  8. Entro trenta giorni dall'approvazione del progetto,  il  gestore
del  servizio  idrico  integrato  adegua  il  progetto  e  il  quadro
economico, alle prescrizioni contenute nel provvedimento  di  cui  al
comma 7 e li trasmette ad AUSIR. 
  9. Nei casi in cui il progetto di cui al comma  1  sia  soggetto  a
valutazione di impatto ambientale,  ai  sensi  dell'art.  27-bis  del
decreto legislativo n.  152/2006,  il  gestore  del  servizio  idrico
integrato presenta il progetto alla struttura regionale competente in
materia gestione delle risorse idriche ai fini dello svolgimento  del
procedimento  finalizzato  al  rilascio   del   provvedimento   unico
autorizzatorio regionale (PAUR). AUSIR effettua le verifiche  di  cui
al comma 5 nell'ambito della conferenza di servizi prevista dall'art.
27-bis,  comma  7,  del   decreto   legislativo   n.   152/2006.   La
determinazione motivata di conclusione della  conferenza  di  servizi
che costituisce  il  provvedimento  autorizzatorio  unico  regionale,
comprende anche l'approvazione del progetto ai  sensi  dell'art.  126
del decreto legislativo n. 152/2006. 
  10. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano  anche
ai fini dell'approvazione delle varianti sostanziali dei progetti  di
cui al comma 1 che prevedono una modifica dello schema di flusso o un
aumento della potenzialita' dell'impianto. 
  Art.  54-ter  (Impianti  di  depurazione  di  acque  reflue  urbane
esistenti). - 1. Per gli impianti di depurazione delle  acque  reflue
urbane approvati successivamente alla data di entrata in  vigore  del
decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 (Disposizioni sulla tutela
delle  acque  dall'inquinamento   e   recepimento   della   direttiva
91/271/CEE concernente il trattamento delle  acque  reflue  urbane  e
della direttiva  91/676/CEE  relativa  alla  protezione  delle  acque
dall'inquinamento  provocato  dai  nitrati   provenienti   da   fonti
agricole), di potenzialita' minore a 2.000 abitanti equivalenti  che,
alla data di entrata in vigore della legge regionale 14 maggio  2021,
n. 6 (Legge regionale multisettoriale  2021),  risultano  autorizzati
allo scarico ai  sensi  dell'art.  124  del  decreto  legislativo  n.
152/2006, i gestori del servizio  idrico  integrato  presentano  alla
struttura regionale competente in materia di gestione  delle  risorse
idriche, unitamente alla prima istanza di rinnovo successiva  a  tale
data,  una  relazione  di  verifica  del   corretto   dimensionamento
dell'impianto sotto  il  profilo  idraulico  e  ne  danno,  altresi',
comunicazione ad AUSIR. 
  2. Il provvedimento di  rinnovo  dell'autorizzazione  allo  scarico
recepisce l'esito positivo della relazione  di  verifica  di  cui  al
comma 1 e costituisce anche approvazione ai sensi dell'art.  126  del
decreto legislativo n. 152/2006. 
  3. Per gli  impianti  di  depurazione  delle  acque  reflue  urbane
approvati successivamente alla data di entrata in vigore del  decreto
legislativo n. 152/1999, di potenzialita' maggiore o uguale  a  2.000
abitanti equivalenti che, alla data di entrata in vigore della  legge
regionale n. 6/2021, risultano  autorizzati  allo  scarico  ai  sensi
dell'art. 124 del decreto legislativo  n.  152/2006,  i  gestori  del
servizio idrico integrato presentano ad AUSIR, dandone  comunicazione
alla struttura regionale competente  in  materia  di  gestione  delle
risorse   idriche,   una   relazione   di   corretto    funzionamento
dell'impianto, entro i seguenti  termini  decorrenti  dalla  data  di
entrata in vigore della legge regionale n. 6/2021: 
    a) due anni per gli impianti con  una  potenzialita'  maggiore  o
uguale a 50.000 abitanti equivalenti; 
    b) quattro anni per gli impianti con una potenzialita'  superiore
o uguale a 10.000 e inferiore a 50.000 abitanti equivalenti; 
    c) sei anni per gli impianti con una  potenzialita'  superiore  o
uguale a 5.000 e inferiore a 10.000 abitanti equivalenti; 
    d) otto anni per gli impianti con una potenzialita'  superiore  o
uguale a 2.000 e inferiore a 5.000 abitanti equivalenti. 
  4. La relazione di corretto funzionamento dell'impianto di  cui  al
comma  3  e'  basata  su  una  simulazione  di  processo  che  valida
l'efficacia  depurativa  in  termini  di  bilanci  di  massa   e   di
concentrazione degli effluenti, effettuata dai gestori  del  servizio
idrico  integrato  mediante  l'utilizzo  di  un   unico   applicativo
informatico individuato in accordo con AUSIR. 
  5. La presa d'atto da parte di AUSIR degli esiti della relazione di
corretto funzionamento dell'impianto di cui al  comma  3  costituisce
approvazione ai  sensi  dell'art.  126  del  decreto  legislativo  n.
152/2006. 
  6. Qualora la relazione  di  verifica  di  cui  al  comma  1  o  la
relazione di corretto funzionamento dell'impianto di cui al  comma  3
abbiano esito negativo, il gestore  del  servizio  idrico  integrato,
entro sei mesi dall'avvenuta presentazione  delle  citate  relazioni,
trasmette  ad   AUSIR   il   progetto   definitivo   di   adeguamento
dell'impianto ai sensi dell'art. 54-bis; il gestore, contestualmente,
presenta alla struttura regionale competente in materia  di  gestione
delle risorse idriche,  un'istanza  di  rilascio  dell'autorizzazione
provvisoria allo scarico ai sensi dell'art. 10 della legge  regionale
6 febbraio 2018, n. 3 (Norme  urgenti  in  materia  di  ambiente,  di
energia, di infrastrutture e di contabilita'). 
  Art. 54-quater (Opere e interventi su aree da  acquisire  da  parte
dei Comuni). - 1. Nelle more  dei  procedimenti  di  acquisizione  in
proprieta' da parte dei Comuni delle aree interessate dall'attuazione
di  piani  di  lottizzazione  previsti  negli  strumenti  urbanistici
comunali, in base alle convenzioni stipulate con i  soggetti  privati
proprietari  delle  aree  e  nelle   more   della   conclusione   dei
procedimenti avviati dagli enti locali ai sensi dell'art.  31,  comma
21, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza  pubblica
per la stabilizzazione e lo sviluppo), per l'accorpamento al  demanio
stradale delle porzioni di terreno utilizzate a uso pubblico, l'AUSIR
e' autorizzata ad approvare, ai sensi dell'art. 158-bis  del  decreto
legislativo n. 152/2006, i progetti definitivi delle  opere  e  degli
interventi che insistono sulle citate porzioni di terreno.».