Art. 130 Inserimento del Titolo IV-bis nella legge regionale n. 11/2015 1. Dopo il Titolo IV della legge regionale 29 aprile 2015, n. 11 (Disciplina organica in materia di difesa del suolo e di utilizzazione delle acque), e' inserito il seguente: «Titolo IV-bis (TUTELA QUALITATIVA DEI CORPI IDRICI) Art. 54-bis (Approvazione degli impianti di depurazione di acque reflue urbane). 1. In attuazione dell'art. 126 del decreto legislativo n. 152/2006, i progetti di impianti di depurazione delle acque reflue urbane previsti dai piani d'ambito di cui all'art. 149 del decreto legislativo n. 152/2006, presentati dai gestori del servizio idrico integrato, sono approvati dall'Autorita' unica per i servizi idrici e i rifiuti, di seguito AUSIR, ai sensi dell'art. 158-bis del decreto legislativo n. 152/2006. 2. I progetti di cui al comma 1 hanno i seguenti contenuti essenziali, sviluppati in conformita' ai livelli di progettazione di cui all'art. 23, comma 7, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici): a) verifica della situazione dell'agglomerato, sotto il profilo del perimetro, del carico e del rispetto ai dati ufficiali di perimetrazione; b) definizione della potenzialita' dell'impianto relativamente al fabbisogno delle aree asservite, secondo una logica di flessibilita' gestionale nel caso di variazioni del carico stagionale; c) definizione delle caratteristiche qualitative e quantitative del refluo da trattare; d) indicazione degli obiettivi di trattamento da perseguire con riferimento all'obiettivo di qualita' previsto per il corpo idrico recettore dello scarico, dalla pianificazione di settore; e) illustrazione delle scelte di tecnologia e processo adeguatamente motivate con riferimento ai costi di gestione e al contesto ambientale; f) verifica della conformita' delle scelte progettuali rispetto ai criteri di cui all'Allegato 5 del decreto legislativo n. 152/2006; g) analisi dettagliata dei vincoli al progetto; h) descrizione delle modalita' di gestione finalizzate ad assicurare il rispetto dei valori limite degli scarichi; i) analisi delle fasi di avviamento, di gestione transitoria, di avvio a regime, con il dettaglio delle eventuali deroghe temporanee alla conformita' dello scarico e delle corrispondenti azioni di mitigazione ambientale; j) piano di monitoraggio, tramite autocontrolli, per la verifica del rispetto dei valori limite degli scarichi e degli obiettivi prestazionali dell'impianto. 3. Il gestore del servizio idrico integrato presenta ad AUSIR il progetto definitivo dell'impianto redatto ai sensi dell'art. 23, comma 7, del decreto legislativo n. 50/2016, ai fini dell'indizione della conferenza di servizi ai sensi dell'art. 14 della legge n. 241/1990, nell'ambito della quale sono acquisiti gli atti di assenso, comunque denominati, necessari all'approvazione del progetto. 4. Ai fini dell'indizione della conferenza di servizi AUSIR effettua una verifica in ordine: a) alla completezza degli elaborati progettuali rispetto al corrispondente livello di progettazione di cui all'art. 23, comma 7, del decreto legislativo n. 50/2016, nonche' in relazione al rilascio degli atti di assenso comunque denominati da acquisire ai fini dell'approvazione del progetto; b) alla sussistenza della copertura finanziaria dell'intervento previsto dal progetto definitivo. 5. Nell'ambito della conferenza di servizi AUSIR effettua le seguenti verifiche: a) la coerenza del progetto con il Programma degli interventi e il Piano delle opere strategiche; b) la presenza nel progetto dei contenuti essenziali di cui al comma 2; c) l'eventuale necessita' di revisione degli agglomerati interessati. 6. ARPA partecipa alla conferenza di servizi al fine di esprimere il parere sul piano di monitoraggio di cui al comma 2, lettera j). 7. Il procedimento di cui al comma 5 si conclude con il provvedimento di AUSIR di approvazione del progetto o di diniego dello stesso, entro il termine di novanta giorni dalla presentazione del progetto medesimo. 8. Entro trenta giorni dall'approvazione del progetto, il gestore del servizio idrico integrato adegua il progetto e il quadro economico, alle prescrizioni contenute nel provvedimento di cui al comma 7 e li trasmette ad AUSIR. 9. Nei casi in cui il progetto di cui al comma 1 sia soggetto a valutazione di impatto ambientale, ai sensi dell'art. 27-bis del decreto legislativo n. 152/2006, il gestore del servizio idrico integrato presenta il progetto alla struttura regionale competente in materia gestione delle risorse idriche ai fini dello svolgimento del procedimento finalizzato al rilascio del provvedimento unico autorizzatorio regionale (PAUR). AUSIR effettua le verifiche di cui al comma 5 nell'ambito della conferenza di servizi prevista dall'art. 27-bis, comma 7, del decreto legislativo n. 152/2006. La determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi che costituisce il provvedimento autorizzatorio unico regionale, comprende anche l'approvazione del progetto ai sensi dell'art. 126 del decreto legislativo n. 152/2006. 10. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai fini dell'approvazione delle varianti sostanziali dei progetti di cui al comma 1 che prevedono una modifica dello schema di flusso o un aumento della potenzialita' dell'impianto. Art. 54-ter (Impianti di depurazione di acque reflue urbane esistenti). - 1. Per gli impianti di depurazione delle acque reflue urbane approvati successivamente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 (Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole), di potenzialita' minore a 2.000 abitanti equivalenti che, alla data di entrata in vigore della legge regionale 14 maggio 2021, n. 6 (Legge regionale multisettoriale 2021), risultano autorizzati allo scarico ai sensi dell'art. 124 del decreto legislativo n. 152/2006, i gestori del servizio idrico integrato presentano alla struttura regionale competente in materia di gestione delle risorse idriche, unitamente alla prima istanza di rinnovo successiva a tale data, una relazione di verifica del corretto dimensionamento dell'impianto sotto il profilo idraulico e ne danno, altresi', comunicazione ad AUSIR. 2. Il provvedimento di rinnovo dell'autorizzazione allo scarico recepisce l'esito positivo della relazione di verifica di cui al comma 1 e costituisce anche approvazione ai sensi dell'art. 126 del decreto legislativo n. 152/2006. 3. Per gli impianti di depurazione delle acque reflue urbane approvati successivamente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 152/1999, di potenzialita' maggiore o uguale a 2.000 abitanti equivalenti che, alla data di entrata in vigore della legge regionale n. 6/2021, risultano autorizzati allo scarico ai sensi dell'art. 124 del decreto legislativo n. 152/2006, i gestori del servizio idrico integrato presentano ad AUSIR, dandone comunicazione alla struttura regionale competente in materia di gestione delle risorse idriche, una relazione di corretto funzionamento dell'impianto, entro i seguenti termini decorrenti dalla data di entrata in vigore della legge regionale n. 6/2021: a) due anni per gli impianti con una potenzialita' maggiore o uguale a 50.000 abitanti equivalenti; b) quattro anni per gli impianti con una potenzialita' superiore o uguale a 10.000 e inferiore a 50.000 abitanti equivalenti; c) sei anni per gli impianti con una potenzialita' superiore o uguale a 5.000 e inferiore a 10.000 abitanti equivalenti; d) otto anni per gli impianti con una potenzialita' superiore o uguale a 2.000 e inferiore a 5.000 abitanti equivalenti. 4. La relazione di corretto funzionamento dell'impianto di cui al comma 3 e' basata su una simulazione di processo che valida l'efficacia depurativa in termini di bilanci di massa e di concentrazione degli effluenti, effettuata dai gestori del servizio idrico integrato mediante l'utilizzo di un unico applicativo informatico individuato in accordo con AUSIR. 5. La presa d'atto da parte di AUSIR degli esiti della relazione di corretto funzionamento dell'impianto di cui al comma 3 costituisce approvazione ai sensi dell'art. 126 del decreto legislativo n. 152/2006. 6. Qualora la relazione di verifica di cui al comma 1 o la relazione di corretto funzionamento dell'impianto di cui al comma 3 abbiano esito negativo, il gestore del servizio idrico integrato, entro sei mesi dall'avvenuta presentazione delle citate relazioni, trasmette ad AUSIR il progetto definitivo di adeguamento dell'impianto ai sensi dell'art. 54-bis; il gestore, contestualmente, presenta alla struttura regionale competente in materia di gestione delle risorse idriche, un'istanza di rilascio dell'autorizzazione provvisoria allo scarico ai sensi dell'art. 10 della legge regionale 6 febbraio 2018, n. 3 (Norme urgenti in materia di ambiente, di energia, di infrastrutture e di contabilita'). Art. 54-quater (Opere e interventi su aree da acquisire da parte dei Comuni). - 1. Nelle more dei procedimenti di acquisizione in proprieta' da parte dei Comuni delle aree interessate dall'attuazione di piani di lottizzazione previsti negli strumenti urbanistici comunali, in base alle convenzioni stipulate con i soggetti privati proprietari delle aree e nelle more della conclusione dei procedimenti avviati dagli enti locali ai sensi dell'art. 31, comma 21, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo), per l'accorpamento al demanio stradale delle porzioni di terreno utilizzate a uso pubblico, l'AUSIR e' autorizzata ad approvare, ai sensi dell'art. 158-bis del decreto legislativo n. 152/2006, i progetti definitivi delle opere e degli interventi che insistono sulle citate porzioni di terreno.».