Art. 131 Istanze di riconoscimento o di concessione preferenziale 1. Le domande di concessione di derivazione d'acqua a uso ittiogenico in istruttoria alla data di entrata in vigore della presente legge sono equiparate alle istanze di riconoscimento o di concessione preferenziale di cui all'art. 49 della legge regionale n. 11/2015, a condizione che le relative utilizzazioni siano state poste in essere antecedentemente alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 18 febbraio 1999, n. 238 (Regolamento recante norme per l'attuazione di talune disposizioni della legge n. 36/1994 in materia di risorse idriche).