Art. 131 
 
      Istanze di riconoscimento o di concessione preferenziale 
 
  1.  Le  domande  di  concessione  di  derivazione  d'acqua  a   uso
ittiogenico in istruttoria alla  data  di  entrata  in  vigore  della
presente legge sono equiparate alle istanze di  riconoscimento  o  di
concessione preferenziale di cui all'art. 49 della legge regionale n.
11/2015, a condizione che le relative utilizzazioni siano state poste
in essere antecedentemente alla data di entrata in vigore del decreto
del Presidente della Repubblica 18 febbraio 1999, n. 238 (Regolamento
recante norme per l'attuazione di talune disposizioni della legge  n.
36/1994 in materia di risorse idriche).