Art. 132 
 
        Modifiche all'art. 6 della legge regionale n. 5/2016 
 
  1.  All'art.  6  della  legge  regionale  15  aprile  2016,  n.   5
(Organizzazione delle funzioni relative al servizio idrico  integrato
e al  servizio  di  gestione  integrata  dei  rifiuti  urbani),  sono
apportate le seguenti modifiche: 
    a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
    «1. L'Assemblea regionale d'ambito e' un organo permanente ed  e'
costituita da ventisei componenti di cui: 
      a) venti Sindaci eletti, ai sensi  dell'art.  8,  comma  4-bis,
dalle quattro Assemblee locali per la gestione integrata dei  rifiuti
urbani, secondo le seguenti modalita':  dodici  Sindaci  sono  eletti
dall'Assemblea locale "Centrale", di cui uno riservato alle ZTO Canal
del Ferro e Val Canale, Carnia e Gemonese; cinque Sindaci sono eletti
dall'Assemblea  locale  "Occidentale";  due   Sindaci   sono   eletti
dall'Assemblea locale "Orientale goriziana";  un  Sindaco  e'  eletto
dall'Assemblea locale "Orientale triestina"; 
      b) sei Sindaci dei Comuni della Regione con il  maggior  numero
di abitanti secondo l'ultimo censimento  dell'ISTAT  sono  membri  di
diritto.»; 
    b) il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
    «2. Con riferimento all'espletamento delle funzioni  relative  al
servizio idrico, l'Assemblea regionale d'ambito e' integrata  da  una
rappresentanza di componenti con  diritto  di  voto  nominati  tra  i
Sindaci dei Comuni della Regione Veneto che hanno chiesto  di  essere
inclusi nell'Ambito territoriale  ottimale  regionale,  nel  rispetto
delle rappresentanze numeriche e delle modalita' definite nell'intesa
di cui all'art. 3, comma 2.»; 
    c) al comma 3 le parole: «del  comma  2»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «del comma 1».