Art. 132 Modifiche all'art. 6 della legge regionale n. 5/2016 1. All'art. 6 della legge regionale 15 aprile 2016, n. 5 (Organizzazione delle funzioni relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani), sono apportate le seguenti modifiche: a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. L'Assemblea regionale d'ambito e' un organo permanente ed e' costituita da ventisei componenti di cui: a) venti Sindaci eletti, ai sensi dell'art. 8, comma 4-bis, dalle quattro Assemblee locali per la gestione integrata dei rifiuti urbani, secondo le seguenti modalita': dodici Sindaci sono eletti dall'Assemblea locale "Centrale", di cui uno riservato alle ZTO Canal del Ferro e Val Canale, Carnia e Gemonese; cinque Sindaci sono eletti dall'Assemblea locale "Occidentale"; due Sindaci sono eletti dall'Assemblea locale "Orientale goriziana"; un Sindaco e' eletto dall'Assemblea locale "Orientale triestina"; b) sei Sindaci dei Comuni della Regione con il maggior numero di abitanti secondo l'ultimo censimento dell'ISTAT sono membri di diritto.»; b) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Con riferimento all'espletamento delle funzioni relative al servizio idrico, l'Assemblea regionale d'ambito e' integrata da una rappresentanza di componenti con diritto di voto nominati tra i Sindaci dei Comuni della Regione Veneto che hanno chiesto di essere inclusi nell'Ambito territoriale ottimale regionale, nel rispetto delle rappresentanze numeriche e delle modalita' definite nell'intesa di cui all'art. 3, comma 2.»; c) al comma 3 le parole: «del comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «del comma 1».