Art. 133 
 
        Modifica all'art. 5 della legge regionale n. 12/2016 
 
  1. Dopo il comma 1 dell'art. 5  della  legge  regionale  15  luglio
2016, n. 12 (Disciplina  organica  delle  attivita'  estrattive),  e'
aggiunto il seguente: 
  «1-bis. I Comuni i  cui  confini  sono  posti  entro  una  distanza
massima di 500 metri dall'area di estrazione, nel caso  in  cui  essa
insista sul territorio di un altro Comune, possono  esprimere  parere
non   vincolante   sul   progetto   dell'attivita'   di   ricerca   e
dell'attivita' estrattiva per gli aspetti connessi alla tutela  della
popolazione  residente  e  alla  viabilita',  nonche'  di   riassetto
ambientale dei luoghi per le sole eventuali ricadute  sul  territorio
di propria competenza.».