Art. 133 Modifica all'art. 5 della legge regionale n. 12/2016 1. Dopo il comma 1 dell'art. 5 della legge regionale 15 luglio 2016, n. 12 (Disciplina organica delle attivita' estrattive), e' aggiunto il seguente: «1-bis. I Comuni i cui confini sono posti entro una distanza massima di 500 metri dall'area di estrazione, nel caso in cui essa insista sul territorio di un altro Comune, possono esprimere parere non vincolante sul progetto dell'attivita' di ricerca e dell'attivita' estrattiva per gli aspetti connessi alla tutela della popolazione residente e alla viabilita', nonche' di riassetto ambientale dei luoghi per le sole eventuali ricadute sul territorio di propria competenza.».