Art. 137 
 
       Modifiche all'art. 14 della legge regionale n. 12/2016 
 
  1. All'art. 14 della legge regionale n. 12/2016 sono  apportate  le
seguenti modifiche: 
    a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
    «1. Nei casi di cui all'art. 13, commi 1 e  1-bis,  la  struttura
regionale competente in materia di  attivita'  estrattive  acquisisce
gli atti di assenso delle  altre  amministrazioni  nell'ambito  della
conferenza di servizi o ai sensi  dell'art.  17-bis  della  legge  n.
241/1990,  ed  entro  il   termine   di   centoventi   giorni   dalla
presentazione della domanda emette il provvedimento di autorizzazione
all'attivita' estrattiva o di diniego della stessa.»; 
    b) il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
    «2. Nei casi di cui all'art.  13,  comma  1-ter,  la  domanda  di
autorizzazione all'attivita' estrattiva e' soggetta  al  procedimento
per il rilascio del provvedimento autorizzatorio unico  regionale  di
cui all'art. 27-bis del decreto legislativo n. 152/2006.»; 
    c) il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
    «3. Nell'ambito dell'istruttoria svolta dalla struttura regionale
competente in materia di attivita' estrattive e' acquisito il  parere
obbligatorio che il Comune o i Comuni esprimono entro  trenta  giorni
dalla richiesta, ai sensi dell'art. 5, comma  1,  lettera  b),  e  il
parere non vincolante dei Comuni i cui confini sono posti  entro  una
distanza massima di 500 metri dall'area di estrazione.»; 
    d) i commi 4, 5 e 6 sono abrogati.