Art. 137 Modifiche all'art. 14 della legge regionale n. 12/2016 1. All'art. 14 della legge regionale n. 12/2016 sono apportate le seguenti modifiche: a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Nei casi di cui all'art. 13, commi 1 e 1-bis, la struttura regionale competente in materia di attivita' estrattive acquisisce gli atti di assenso delle altre amministrazioni nell'ambito della conferenza di servizi o ai sensi dell'art. 17-bis della legge n. 241/1990, ed entro il termine di centoventi giorni dalla presentazione della domanda emette il provvedimento di autorizzazione all'attivita' estrattiva o di diniego della stessa.»; b) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Nei casi di cui all'art. 13, comma 1-ter, la domanda di autorizzazione all'attivita' estrattiva e' soggetta al procedimento per il rilascio del provvedimento autorizzatorio unico regionale di cui all'art. 27-bis del decreto legislativo n. 152/2006.»; c) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Nell'ambito dell'istruttoria svolta dalla struttura regionale competente in materia di attivita' estrattive e' acquisito il parere obbligatorio che il Comune o i Comuni esprimono entro trenta giorni dalla richiesta, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera b), e il parere non vincolante dei Comuni i cui confini sono posti entro una distanza massima di 500 metri dall'area di estrazione.»; d) i commi 4, 5 e 6 sono abrogati.