Art. 139 Modifiche all'art. 16 della legge regionale n. 12/2016 1. All'art. 16 della legge regionale n. 12/2016 sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 4 dopo le parole: «cinque anni ciascuna» sono inserite le seguenti: «e, in ogni caso, non superiore alla meta' del periodo di durata dell'autorizzazione medesima escluso il periodo triennale per l'esecuzione degli interventi di manutenzione del riassetto ambientale dei luoghi»; b) la lettera c) del comma 5 e' sostituita dalla seguente: «c) dell'indicazione delle autorizzazioni di cui all'art. 13, comma 1-bis, con la relativa scadenza;»; c) il comma 5-bis e' sostituito dal seguente: «5-bis. Nel caso in cui, ai fini del rinnovo dell'autorizzazione all'attivita' estrattiva, sia necessario acquisire le autorizzazioni di cui all'art. 13, comma 1-bis, o altri atti di assenso comunque denominati, di cui il soggetto proponente faccia richiesta, la struttura regionale competente in materia di attivita' estrattive li acquisisce in conferenza di servizi o ai sensi dell'art. 17-bis della legge n. 241/1990.»; d) al comma 7 dopo le parole: «dell'art. 5, comma 1, lettera b)» sono inserite le seguenti: «, e il parere non vincolante dei Comuni i cui confini sono posti entro una distanza massima di 500 metri dall'area di estrazione».