Art. 139 
 
       Modifiche all'art. 16 della legge regionale n. 12/2016 
 
  1. All'art. 16 della legge regionale n. 12/2016 sono  apportate  le
seguenti modifiche: 
    a) al comma  4  dopo  le  parole:  «cinque  anni  ciascuna»  sono
inserite le seguenti: «e, in ogni caso, non superiore alla meta'  del
periodo di durata dell'autorizzazione  medesima  escluso  il  periodo
triennale per  l'esecuzione  degli  interventi  di  manutenzione  del
riassetto ambientale dei luoghi»; 
    b) la lettera c) del comma 5 e' sostituita dalla seguente: 
    «c) dell'indicazione delle autorizzazioni  di  cui  all'art.  13,
comma 1-bis, con la relativa scadenza;»; 
    c) il comma 5-bis e' sostituito dal seguente: 
    «5-bis. Nel caso in cui, ai fini del rinnovo  dell'autorizzazione
all'attivita' estrattiva, sia necessario acquisire le  autorizzazioni
di cui all'art. 13, comma 1-bis, o altri  atti  di  assenso  comunque
denominati, di  cui  il  soggetto  proponente  faccia  richiesta,  la
struttura regionale competente in materia di attivita' estrattive  li
acquisisce in conferenza di servizi o ai sensi dell'art. 17-bis della
legge n. 241/1990.»; 
    d) al comma 7 dopo le parole: «dell'art. 5, comma 1, lettera  b)»
sono inserite le seguenti: «, e il parere non vincolante dei Comuni i
cui confini sono posti  entro  una  distanza  massima  di  500  metri
dall'area di estrazione».