Art. 140 
 
       Modifiche all'art. 17 della legge regionale n. 12/2016 
 
  1. All'art. 17 della legge regionale n. 12/2016 sono  apportate  le
seguenti modifiche: 
    a) la lettera c) del comma 2 e' sostituita dalla seguente: 
    «c) dell'indicazione delle autorizzazioni  di  cui  all'art.  13,
comma 1-bis, con la relativa scadenza;»; 
    b) dopo il comma 2 e' inserito il seguente: 
    «2-bis.   Nel   caso   in   cui,   ai    fini    della    proroga
dell'autorizzazione   all'attivita'   estrattiva,   sia    necessario
acquisire le autorizzazioni di cui all'art. 13, comma 1-bis, o  altri
atti di assenso comunque denominati, di cui  il  soggetto  proponente
faccia richiesta, la struttura regionale  competente  in  materia  di
attivita' estrattive li acquisisce in  conferenza  di  servizi  o  ai
sensi dell'art. 17-bis della legge n. 241/1990.».