Art. 140 Modifiche all'art. 17 della legge regionale n. 12/2016 1. All'art. 17 della legge regionale n. 12/2016 sono apportate le seguenti modifiche: a) la lettera c) del comma 2 e' sostituita dalla seguente: «c) dell'indicazione delle autorizzazioni di cui all'art. 13, comma 1-bis, con la relativa scadenza;»; b) dopo il comma 2 e' inserito il seguente: «2-bis. Nel caso in cui, ai fini della proroga dell'autorizzazione all'attivita' estrattiva, sia necessario acquisire le autorizzazioni di cui all'art. 13, comma 1-bis, o altri atti di assenso comunque denominati, di cui il soggetto proponente faccia richiesta, la struttura regionale competente in materia di attivita' estrattive li acquisisce in conferenza di servizi o ai sensi dell'art. 17-bis della legge n. 241/1990.».