Art. 143 
 
        Modifica all'art. 37 della legge regionale n. 12/2016 
 
  1. Dopo il comma  4-bis  dell'art.  37  della  legge  regionale  n.
12/2016 e' inserito il seguente: 
  «4-ter. Le disposizioni di cui al comma 4-bis  si  applicano  anche
nel caso in cui il soggetto autorizzato, a seguito  della  cessazione
dell'efficacia della garanzia fidejussoria per cause  non  dipendenti
dalla sua volonta', sia tenuto a prestarne una nuova.».