Art. 143 Modifica all'art. 37 della legge regionale n. 12/2016 1. Dopo il comma 4-bis dell'art. 37 della legge regionale n. 12/2016 e' inserito il seguente: «4-ter. Le disposizioni di cui al comma 4-bis si applicano anche nel caso in cui il soggetto autorizzato, a seguito della cessazione dell'efficacia della garanzia fidejussoria per cause non dipendenti dalla sua volonta', sia tenuto a prestarne una nuova.».