Art. 144 
 
        Modifiche all'art. 4 della legge regionale n. 13/2019 
 
  1.  All'art.  4  della  legge  regionale  6  agosto  2019,  n.   13
(Assestamento del bilancio per gli anni 2019-2021), sono apportate le
seguenti modifiche: 
    a) al comma 24 le parole: «ai soggetti di cui al comma  26»  sono
sostituite dalle  seguenti:  «alla  Regione  Autonoma  Friuli-Venezia
Giulia»; 
    b)   al   comma   26   le   parole:   «nonche'    del    supporto
tecnico-scientifico  dell'Agenzia   regionale   per   la   protezione
dell'ambiente del Friuli-Venezia Giulia - ARPA, mediante  la  stipula
di una convenzione in cui sono, tra l'altro, disciplinati: 
      a) il coordinamento delle attivita' ispettive; 
      b) l'entita' degli importi dovuti  agli  Enti  che  partecipano
alle visite ispettive; 
      c) le modalita' di versamento degli importi di cui alla lettera
b).» sono sostituite dalle seguenti:  «mediante  la  stipula  di  una
convenzione disciplinante il coordinamento delle attivita' ispettive,
nonche' del supporto tecnico-scientifico dell'Agenzia  regionale  per
la protezione dell'ambiente del Friuli-Venezia Giulia - ARPA.». 
  2. Le entrate derivanti dal disposto di cui all'art. 4,  comma  24,
della legge regionale  n.  13/2019,  come  modificato  dal  comma  1,
lettera a), sono accertate e riscosse con riferimento al Titolo n.  3
(Entrate extratributarie) - Tipologia  n.  301  (Vendita  di  beni  e
servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni) dello stato  di
previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2021-2023. 
  3. Le entrate derivanti dal disposto di cui all'art. 4,  comma  25,
della legge regionale n. 13/2019, e per gli effetti di  cui  all'art.
4, comma 24, della medesima  legge  regionale,  come  modificato  dal
comma 1, lettera a), sono accertate e  riscosse  con  riferimento  al
Titolo n. 3 (Entrate extratributarie) - Tipologia n.  303  (Interessi
attivi) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio  per  gli
anni 2021-2023.