Art. 144 Modifiche all'art. 4 della legge regionale n. 13/2019 1. All'art. 4 della legge regionale 6 agosto 2019, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2019-2021), sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 24 le parole: «ai soggetti di cui al comma 26» sono sostituite dalle seguenti: «alla Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia»; b) al comma 26 le parole: «nonche' del supporto tecnico-scientifico dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente del Friuli-Venezia Giulia - ARPA, mediante la stipula di una convenzione in cui sono, tra l'altro, disciplinati: a) il coordinamento delle attivita' ispettive; b) l'entita' degli importi dovuti agli Enti che partecipano alle visite ispettive; c) le modalita' di versamento degli importi di cui alla lettera b).» sono sostituite dalle seguenti: «mediante la stipula di una convenzione disciplinante il coordinamento delle attivita' ispettive, nonche' del supporto tecnico-scientifico dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente del Friuli-Venezia Giulia - ARPA.». 2. Le entrate derivanti dal disposto di cui all'art. 4, comma 24, della legge regionale n. 13/2019, come modificato dal comma 1, lettera a), sono accertate e riscosse con riferimento al Titolo n. 3 (Entrate extratributarie) - Tipologia n. 301 (Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2021-2023. 3. Le entrate derivanti dal disposto di cui all'art. 4, comma 25, della legge regionale n. 13/2019, e per gli effetti di cui all'art. 4, comma 24, della medesima legge regionale, come modificato dal comma 1, lettera a), sono accertate e riscosse con riferimento al Titolo n. 3 (Entrate extratributarie) - Tipologia n. 303 (Interessi attivi) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2021-2023.