Art. 15 
 
Modifiche all'art. 4 della legge regionale n. 26/2020 in  materia  di
  contributi per i sistemi di biosicurezza negli allevamenti. 
 
  1. All'art. 4 della legge regionale 30 dicembre 2020, n. 26  (Legge
di stabilita' 2021), sono apportate le seguenti modifiche: 
    a) al  comma  62  la  parola:  «cinquanta»  e'  sostituita  dalla
seguente: «trenta»; 
    b) al comma 63 le parole: «fra 15.000 euro e  25.000  euro»  sono
sostituite dalle seguenti: «fra 5.000 euro e 20.000 euro».