Art. 15 Modifiche all'art. 4 della legge regionale n. 26/2020 in materia di contributi per i sistemi di biosicurezza negli allevamenti. 1. All'art. 4 della legge regionale 30 dicembre 2020, n. 26 (Legge di stabilita' 2021), sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 62 la parola: «cinquanta» e' sostituita dalla seguente: «trenta»; b) al comma 63 le parole: «fra 15.000 euro e 25.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «fra 5.000 euro e 20.000 euro».