Art. 150 Modifica all'art. 12 della legge regionale n. 21/2020 1. Dopo il comma 1 dell'art. 12 della legge regionale n. 21/2020 e' aggiunto il seguente: «1-bis. Ai criteri di valutazione di cui al comma 1, lettere a), b), c), d) ed f), e' attribuito un valore da un minimo di 10 punti a un massimo di 25 punti e ai criteri di valutazione di cui al comma 1, lettere e), g), h), i) e j), e' attribuito un valore da un minimo di 2 punti a un massimo di 10 punti, per un totale di 100 punti.».