Art. 150 
 
        Modifica all'art. 12 della legge regionale n. 21/2020 
 
  1. Dopo il comma 1 dell'art. 12 della legge regionale n. 21/2020 e'
aggiunto il seguente: 
  «1-bis. Ai criteri di valutazione di cui al comma  1,  lettere  a),
b), c), d) ed f), e' attribuito un valore da un minimo di 10 punti  a
un massimo di 25 punti e ai criteri di valutazione di cui al comma 1,
lettere e), g), h), i) e j), e' attribuito un valore da un minimo  di
2 punti a un massimo di 10 punti, per un totale di 100 punti.».