Art. 154 
 
       Modifiche all'art. 21 della legge regionale n. 21/2020 
 
  1. All'art. 21 della legge regionale n. 21/2020 sono  apportate  le
seguenti modifiche: 
    a) al comma 1 dopo le parole: «dovuto  dal  concessionario»  sono
inserite le seguenti: «ai sensi  della  legge  regionale  15  ottobre
2009, n. 17 (Disciplina delle concessioni e conferimento di  funzioni
in materia di demanio idrico regionale),»; 
    b) al comma 2 le parole: «previo parere»  sono  sostituite  dalle
seguenti:  «previa  acquisizione  dei  pareri  del  Ministero   dello
sviluppo economico e»; 
    c) dopo la lettera b) del comma 2 sono aggiunte le seguenti: 
    «b-bis) i criteri di  riparto  dei  canoni  di  cui  al  comma  1
relativi alle concessioni di derivazione  d'acqua  interregionali  di
cui all'art. 4; 
    b-ter) la quota dei canoni di cui al  comma  1  da  destinare  ai
sensi  dell'art.  119,  comma  3-bis,  del  decreto  legislativo   n.
152/2006,  al  finanziamento  delle  misure  previste  dal  piano  di
gestione di cui all'art. 117  del  medesimo  decreto  legislativo  n.
152/2006.».