Art. 154 Modifiche all'art. 21 della legge regionale n. 21/2020 1. All'art. 21 della legge regionale n. 21/2020 sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 1 dopo le parole: «dovuto dal concessionario» sono inserite le seguenti: «ai sensi della legge regionale 15 ottobre 2009, n. 17 (Disciplina delle concessioni e conferimento di funzioni in materia di demanio idrico regionale),»; b) al comma 2 le parole: «previo parere» sono sostituite dalle seguenti: «previa acquisizione dei pareri del Ministero dello sviluppo economico e»; c) dopo la lettera b) del comma 2 sono aggiunte le seguenti: «b-bis) i criteri di riparto dei canoni di cui al comma 1 relativi alle concessioni di derivazione d'acqua interregionali di cui all'art. 4; b-ter) la quota dei canoni di cui al comma 1 da destinare ai sensi dell'art. 119, comma 3-bis, del decreto legislativo n. 152/2006, al finanziamento delle misure previste dal piano di gestione di cui all'art. 117 del medesimo decreto legislativo n. 152/2006.».