Art. 156 Modifica all'art. 4 della legge regionale n. 45/2017 1. Alla fine del comma 21 dell'art. 4 della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 45 (Legge di stabilita' 2018), e' aggiunto il seguente periodo: «La Regione e', altresi', autorizzata a realizzare le attivita' propedeutiche alle indagini sulle matrici ambientali, compresi l'installazione di presidi ambientali, la caratterizzazione dei rifiuti presenti in sito e lo smaltimento degli stessi.». 2. Per le finalita' di cui all'art. 4, comma 21, della legge regionale n. 45/2017, come modificato dal comma 1, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile, tutela territorio ambiente) - Programma n. 2 (Tutela valorizzazione e recupero ambientale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.