Art. 156 
 
        Modifica all'art. 4 della legge regionale n. 45/2017 
 
  1. Alla fine del comma 21 dell'art.  4  della  legge  regionale  28
dicembre 2017, n. 45 (Legge  di  stabilita'  2018),  e'  aggiunto  il
seguente periodo: «La Regione e', altresi', autorizzata a  realizzare
le attivita' propedeutiche alle indagini  sulle  matrici  ambientali,
compresi l'installazione di presidi ambientali, la  caratterizzazione
dei rifiuti presenti in sito e lo smaltimento degli stessi.». 
  2. Per le finalita' di  cui  all'art.  4,  comma  21,  della  legge
regionale n. 45/2017, come modificato dal  comma  1,  si  provvede  a
valere sullo stanziamento della Missione n. 9 (Sviluppo  sostenibile,
tutela territorio ambiente) - Programma n. 2 (Tutela valorizzazione e
recupero ambientale) - Titolo n. 1 (Spese correnti)  dello  stato  di
previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.