Art. 157 
 
Disposizioni transitorie  in  materia  di  sostegno  all'acquisto  di
                             carburanti 
 
  1. Nelle more del  riordino  normativo  delle  misure  di  sostegno
all'acquisto dei carburanti per autotrazione a favore  delle  persone
fisiche  residenti  sul  territorio  regionale,   gli   aumenti   dei
contributi di cui all'art. 3,  comma  3,  della  legge  regionale  11
agosto 2010, n. 14 (Norme per il sostegno all'acquisto dei carburanti
per autotrazione ai privati  cittadini  residenti  in  Regione  e  di
promozione per la mobilita' individuale ecologica e il suo sviluppo),
si applicano anche ai Comuni i cui confini territoriali distano  meno
di dieci chilometri dai confini di Stato. 
  2. Per le finalita' di cui al comma 1 si provvede  a  valere  sullo
stanziamento   della   Missione   n.   14   (Sviluppo   economico   e
competitivita') - Programma n. 2 (Commercio  -  reti  distributive  -
tutela dei consumatori) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di
previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.