Art. 157 Disposizioni transitorie in materia di sostegno all'acquisto di carburanti 1. Nelle more del riordino normativo delle misure di sostegno all'acquisto dei carburanti per autotrazione a favore delle persone fisiche residenti sul territorio regionale, gli aumenti dei contributi di cui all'art. 3, comma 3, della legge regionale 11 agosto 2010, n. 14 (Norme per il sostegno all'acquisto dei carburanti per autotrazione ai privati cittadini residenti in Regione e di promozione per la mobilita' individuale ecologica e il suo sviluppo), si applicano anche ai Comuni i cui confini territoriali distano meno di dieci chilometri dai confini di Stato. 2. Per le finalita' di cui al comma 1 si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitivita') - Programma n. 2 (Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.