Art. 160 
 
            Norme contabili in materia di cultura e sport 
 
  1. Per le finalita' di cui all'art.  11  della  legge  regionale  3
aprile 2003, n. 8 (Testo unico in materia di sport),  e'  autorizzata
la spesa di 841.626,60 euro per l'anno 2021, a valere sulla  Missione
n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero)  -  Programma  n.  1
(Sport e tempo libero) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato  di
previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023. 
  2. All'onere derivante dal disposto di cui al comma 1, si  provvede
mediante storno di pari importo per l'anno 2021 dalla Missione  n.  5
(Tutela e valorizzazione dei beni  e  delle  attivita'  culturali)  -
Programma n. 2 (Attivita' culturali e interventi diversi nel  settore
culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato  di  previsione
della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023. 
  3. Per le finalita' di cui alla legge regionale 28 ottobre 1980, n.
58  (Quote  associative  della  Regione  ad  Enti  e  Associazioni  e
partecipazione a spese  per  convegni,  congressi,  ecc.  degli  enti
medesimi), e' autorizzata la spesa di 800 euro  per  l'anno  2021,  a
valere sulla Missione n. 1  (Servizi  istituzionali,  generali  e  di
gestione) - Programma n. 11 (Altri servizi generali) -  Titolo  n.  1
(Spese correnti) dello stato di previsione della spesa  del  bilancio
per gli anni 2021-2023. 
  4. All'onere derivante dal disposto di cui al comma 3, si  provvede
mediante storno di pari importo per l'anno 2021 dalla Missione  n.  5
(Tutela e valorizzazione dei beni  e  delle  attivita'  culturali)  -
Programma n. 2 (Attivita' culturali e interventi diversi nel  settore
culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato  di  previsione
della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.