Art. 160 Norme contabili in materia di cultura e sport 1. Per le finalita' di cui all'art. 11 della legge regionale 3 aprile 2003, n. 8 (Testo unico in materia di sport), e' autorizzata la spesa di 841.626,60 euro per l'anno 2021, a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023. 2. All'onere derivante dal disposto di cui al comma 1, si provvede mediante storno di pari importo per l'anno 2021 dalla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attivita' culturali) - Programma n. 2 (Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023. 3. Per le finalita' di cui alla legge regionale 28 ottobre 1980, n. 58 (Quote associative della Regione ad Enti e Associazioni e partecipazione a spese per convegni, congressi, ecc. degli enti medesimi), e' autorizzata la spesa di 800 euro per l'anno 2021, a valere sulla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 11 (Altri servizi generali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023. 4. All'onere derivante dal disposto di cui al comma 3, si provvede mediante storno di pari importo per l'anno 2021 dalla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attivita' culturali) - Programma n. 2 (Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.