Art. 162 Proroga dell'accreditamento di strutture sanitarie private 1. In relazione alla cessazione dello stato di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione del virus SARS-CoV-2 e al fine di consentire la graduale ripartenza delle ordinarie attivita' del Servizio sanitario regionale, l'accreditamento istituzionale disciplinato dall'art. 8-quater del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), concesso alle strutture sanitarie private, in scadenza dal 1ยบ maggio 2021 al 31 luglio 2021, e' prorogato di sei mesi decorrenti dal termine di validita' dell'accreditamento medesimo. I procedimenti di rinnovo dell'accreditamento per i quali e' disposta la proroga sono progressivamente avviati tenendo conto della scadenza stabilita dai relativi provvedimenti di concessione. 2. In deroga all'ordinario sopralluogo di verifica, previsto dai provvedimenti regionali che disciplinano il procedimento per la concessione dell'accreditamento, la Direzione competente in materia di salute, in relazione alle esigenze organizzative degli Enti del Servizio sanitario regionale, da cui dipendono i valutatori del sistema regionale di accreditamento e previo parere dell'Organismo Tecnicamente Accreditante, puo' disporre una verifica a distanza di tipo documentale, che si sostanzia nella valutazione della documentazione relativa ai requisiti di accreditamento ritenuta piu' rilevante acquisita dalle strutture sottoposte a verifica, ferma restando la possibilita' di procedere in qualsiasi momento a eventuale sopralluogo.