Art. 162 
 
                     Proroga dell'accreditamento 
                   di strutture sanitarie private 
 
  1. In relazione alla cessazione dello stato di emergenza  sanitaria
derivante  dalla  diffusione  del  virus  SARS-CoV-2  e  al  fine  di
consentire la  graduale  ripartenza  delle  ordinarie  attivita'  del
Servizio   sanitario   regionale,   l'accreditamento    istituzionale
disciplinato dall'art. 8-quater del decreto legislativo  30  dicembre
1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma
dell'art. 1 della legge 23  ottobre  1992,  n.  421),  concesso  alle
strutture sanitarie private, in scadenza dal 1ยบ  maggio  2021  al  31
luglio 2021, e' prorogato di  sei  mesi  decorrenti  dal  termine  di
validita' dell'accreditamento medesimo.  I  procedimenti  di  rinnovo
dell'accreditamento  per  i  quali  e'  disposta  la   proroga   sono
progressivamente avviati tenendo conto della scadenza  stabilita  dai
relativi provvedimenti di concessione. 
  2. In deroga all'ordinario sopralluogo di  verifica,  previsto  dai
provvedimenti regionali  che  disciplinano  il  procedimento  per  la
concessione dell'accreditamento, la Direzione competente  in  materia
di salute, in relazione alle esigenze organizzative  degli  Enti  del
Servizio sanitario regionale,  da  cui  dipendono  i  valutatori  del
sistema regionale di accreditamento e  previo  parere  dell'Organismo
Tecnicamente Accreditante, puo' disporre una verifica a  distanza  di
tipo  documentale,  che  si   sostanzia   nella   valutazione   della
documentazione relativa ai requisiti di accreditamento ritenuta  piu'
rilevante acquisita dalle  strutture  sottoposte  a  verifica,  ferma
restando  la  possibilita'  di  procedere  in  qualsiasi  momento   a
eventuale sopralluogo.