Art. 163 
 
        Modifiche all'art. 9 della legge regionale n. 45/2017 
 
  1. All'art. 9 della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 45  (Legge
di stabilita' 2018), sono apportate le seguenti modifiche: 
    a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
    «1. L'Amministrazione regionale e' autorizzata a  concedere  alle
Universita' degli studi  di  Trieste  e  di  Udine  un  finanziamento
annuale a sostegno dei  corsi  attivati  nell'ambito  dei  protocolli
d'intesa per la formazione delle classi dei corsi  di  laurea  e  dei
corsi  di  laurea  magistrale   delle   professioni   sanitarie.   Il
finanziamento e' determinato, nei rispettivi protocolli d'intesa,  in
un importo fisso  per  ciascun  anno  dei  corsi  attivati  nell'anno
accademico e in un importo massimo onnicomprensivo a copertura  degli
oneri  dei  tutor  didattici  e  dei  responsabili  delle   attivita'
formative professionalizzanti, non dipendenti del Servizio  sanitario
regionale o dell'Universita', laddove previsti.»; 
    b) il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
    «2. Per  le  finalita'  di  cui  al  comma  1,  l'Amministrazione
regionale comunica alle Universita' i corsi di studio ammissibili  al
sostegno finanziario, tenuto conto  del  fabbisogno  formativo  delle
professioni sanitarie, determinato dalla Regione ai  sensi  dell'art.
6-ter del decreto legislativo 30  dicembre  1992,  n.  502  (Riordino
della disciplina in materia sanitaria,  a  norma  dell'art.  1  della
legge 23 ottobre 1992, n. 421).»; 
    c) il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
    «3. Al fine di accedere al finanziamento, entro il 30 ottobre  di
ogni anno le Universita'  comunicano  alla  Direzione  competente  in
materia di salute il numero degli anni di corso attivati per  ciascun
corso di studio di area sanitaria tra quelli ammissibili al  sostegno
finanziario e gli  oneri  derivanti  dall'eventuale  attribuzione  di
incarichi di tutor didattici e responsabili delle attivita' formative
professionalizzanti, non dipendenti del Servizio sanitario  regionale
o dell'Universita'.»; 
    d) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti: 
    «3-bis. L'erogazione del finanziamento nell'importo fisso avviene
a seguito della comunicazione di cui al comma 3. 
    3-ter.   Ai    fini    dell'erogazione    dell'importo    massimo
onnicomprensivo, le Universita' comunicano alla Direzione  competente
in materia di salute  l'avvenuta  attivazione,  nel  corso  dell'anno
accademico di riferimento, degli  incarichi  dei  tutor  didattici  e
responsabili  delle  attivita'  formative  professionalizzanti,   non
dipendenti del Servizio sanitario regionale o  dell'Universita'  e  i
relativi oneri.»; 
    e) il comma 4 e' sostituito dal seguente: 
    «4. Ai fini della rendicontazione del  finanziamento  di  cui  al
comma  1,  entro  il  30  giugno  di  ciascun  anno  le   Universita'
trasmettono una relazione finale illustrativa  dei  corsi  di  studio
attivati  nell'anno  accademico  concluso,  corredata  del   relativo
rendiconto finanziario, nel rispetto dei protocolli d'intesa.»; 
    f) al comma 11 dopo le parole: «corsi di laurea» sono inserite le
seguenti: «e del corso di laurea magistrale»; 
    g) al comma 12 la parola: «laurea» e' sostituita dalla  seguente:
«studio»; 
    h) il comma 13 e' sostituito dal seguente: 
    «13. Ai fini della rendicontazione del finanziamento  di  cui  al
comma 11, entro il 30 giugno di ciascun anno l'Agenzia regionale  per
la protezione dell'ambiente del Friuli-Venezia Giulia  trasmette  una
relazione finale illustrativa delle  risorse  dedicate  ai  corsi  di
studio attivati nell'anno accademico concluso, corredata del relativo
rendiconto  finanziario,  nel  rispetto   dei   relativi   protocolli
d'intesa.». 
  2. Per le finalita' di cui all'art.  9  della  legge  regionale  n.
45/2017, come modificato dal comma 1, lettera  a),  si  provvede  per
l'anno 2021 a valere sullo stanziamento della Missione n. 13  (Tutela
della salute) -  Programma  n.  1  (Servizio  sanitario  regionale  -
finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA) - Titolo n.
1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio
per gli anni 2021-2023. 
  3. Per le finalita' di cui all'art.  9  della  legge  regionale  n.
45/2017, come modificato dal comma  1,  lettera  a),  e'  autorizzata
l'ulteriore spesa complessiva di 61.250 euro suddivisa in ragione  di
17.500 euro per l'anno 2022 e di 43.750 euro per l'anno 2023 a valere
sulla Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 1 (Servizio
sanitario  regionale  -  finanziamento  ordinario  corrente  per   la
garanzia dei LEA) - Titolo n.  1  (Spese  correnti)  dello  stato  di
previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023. 
  4. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 3 si  provvede
mediante rimodulazione di pari importo all'interno della Missione  n.
13 (Tutela  della  salute)  -  Programma  n.  1  (Servizio  sanitario
regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA)
- Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della  spesa
del bilancio per gli anni 2021-2023. 
  5. Per le finalita' di cui all'art.  9  della  legge  regionale  n.
45/2017, come modificato dal comma 1, lettere f) e g), si provvede  a
valere sullo stanziamento della Missione n. 13 (Tutela della  salute)
- Programma  n.  1  (Servizio  sanitario  regionale  -  finanziamento
ordinario corrente per la garanzia dei LEA)  -  Titolo  n.  1  (Spese
correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per  gli
anni 2021-2023.