Art. 164 Modifiche all'art. 7 della legge regionale n. 20/2012 1. All'art. 7 della legge regionale 11 ottobre 2012, n. 20 (Norme per il benessere e la tutela degli animali di affezione), sono apportate le seguenti modifiche: a) la lettera a) del comma 2 e' sostituita dalla seguente: «a) sono gestite da associazioni ed enti iscritti nell'elenco di cui all'art. 6;»; b) la lettera c) del comma 2 e' sostituita dalla seguente: «c) si avvalgono di servizi prestati dalle associazioni ed enti iscritti nell'elenco di cui all'art. 6;»; c) la lettera d) del comma 2 e' sostituita dalla seguente: «d) svolgono esclusivamente il servizio di ricovero animali.»; d) al comma 7 dopo le parole: «responsabile sanitario.» sono aggiunte le seguenti: «Il responsabile sanitario della struttura di ricovero e custodia convenzionata, a decorrere dal 1º gennaio 2022, non deve essere convivente, ne' legato da rapporti di coniugio, unione civile, parentela o affinita' fino al quarto grado con le persone fisiche o con i soci delle persone giuridiche proprietarie o gestrici della struttura. Il responsabile sanitario attua i programmi per aumentare gli indici di adottabilita' e sottoscrive le schede sanitarie e comportamentali di ciascun cane ricoverato.».