Art. 164 
 
        Modifiche all'art. 7 della legge regionale n. 20/2012 
 
  1. All'art. 7 della legge regionale 11 ottobre 2012, n.  20  (Norme
per il benessere e  la  tutela  degli  animali  di  affezione),  sono
apportate le seguenti modifiche: 
    a) la lettera a) del comma 2 e' sostituita dalla seguente: 
    «a) sono gestite da associazioni ed enti iscritti nell'elenco  di
cui all'art. 6;»; 
    b) la lettera c) del comma 2 e' sostituita dalla seguente: 
    «c) si avvalgono di servizi prestati dalle associazioni  ed  enti
iscritti nell'elenco di cui all'art. 6;»; 
    c) la lettera d) del comma 2 e' sostituita dalla seguente: 
    «d) svolgono esclusivamente il servizio di ricovero animali.»; 
    d) al comma 7 dopo  le  parole:  «responsabile  sanitario.»  sono
aggiunte le seguenti: «Il responsabile sanitario della  struttura  di
ricovero e custodia convenzionata, a decorrere dal 1º  gennaio  2022,
non deve essere convivente,  ne'  legato  da  rapporti  di  coniugio,
unione civile, parentela o affinita' fino  al  quarto  grado  con  le
persone fisiche o con i soci delle persone giuridiche proprietarie  o
gestrici della struttura. Il responsabile sanitario attua i programmi
per aumentare gli indici di adottabilita'  e  sottoscrive  le  schede
sanitarie e comportamentali di ciascun cane ricoverato.».