Art. 166 Modifiche all'art. 9 della legge regionale n. 19/2003 1. Dopo il comma 1 dell'art. 9 della legge regionale 11 dicembre 2003, n. 19 (Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza nella Regione Friuli-Venezia Giulia), sono inseriti i seguenti: «1-bis. Le aziende oltre a quanto previsto dal comma 1 possono adottare la sola contabilita' economico-patrimoniale. 1-ter. Al fine della trasformazione prevista dall'art. 12, comma 1, della legge regionale 12 dicembre 2019, n. 22 (Riorganizzazione dei livelli di assistenza, norme in materia di pianificazione e programmazione sanitaria e socio-sanitaria e modifiche alla legge regionale n. 26/2015 e alla legge regionale n. 6/2006), tutte le aziende adottano la contabilita' economico-patrimoniale a partire dall'esercizio dell'anno 2021. La Regione adotta un regolamento di contabilita' e un modello di bilancio economico-patrimoniale, al fine di rendere omogenee e confrontabili le informazioni contenute nei documenti contabili, a cui si conformano i regolamenti aziendali previsti all'art. 10.».