Art. 166 
 
        Modifiche all'art. 9 della legge regionale n. 19/2003 
 
  1. Dopo il comma 1 dell'art. 9 della legge  regionale  11  dicembre
2003, n. 19 (Riordino del  sistema  delle  istituzioni  pubbliche  di
assistenza e beneficenza nella Regione Friuli-Venezia  Giulia),  sono
inseriti i seguenti: 
  «1-bis. Le aziende oltre a quanto  previsto  dal  comma  1  possono
adottare la sola contabilita' economico-patrimoniale. 
  1-ter. Al fine della trasformazione prevista dall'art. 12, comma 1,
della legge regionale 12 dicembre 2019, n. 22  (Riorganizzazione  dei
livelli  di  assistenza,  norme  in  materia  di   pianificazione   e
programmazione sanitaria e socio-sanitaria  e  modifiche  alla  legge
regionale n. 26/2015 e alla legge  regionale  n.  6/2006),  tutte  le
aziende adottano la  contabilita'  economico-patrimoniale  a  partire
dall'esercizio dell'anno 2021. La Regione adotta  un  regolamento  di
contabilita' e un modello di bilancio economico-patrimoniale, al fine
di rendere omogenee e confrontabili  le  informazioni  contenute  nei
documenti contabili, a cui  si  conformano  i  regolamenti  aziendali
previsti all'art. 10.».