Art. 167 Modifiche all'art. 11 della legge regionale n. 19/2003 1. All'art. 11 della legge regionale n. 19/2003 sono apportate le seguenti modifiche: a) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. La Regione ove accerti nell'esercizio dell'attivita' di vigilanza gravi e reiterate violazioni dell'ordinamento giuridico, gravi irregolarita' nella gestione amministrativa, patrimoniale, economica, contabile e finanziaria, nonche' l'irregolare costituzione ovvero l'impossibilita' di funzionamento degli organi di amministrazione delle aziende, nomina un Commissario che curi la provvisoria amministrazione per un periodo da due a dodici mesi eventualmente prorogabile.»; b) dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti: «3-bis. Il commissariamento di cui al comma 3 e' disposto anche in caso di inerzia dell'organo di revisione. 3-ter. Il regolamento di contabilita' previsto dall'art. 9, comma 1-ter, individua gli indicatori patrimoniali, economici, contabili e finanziari da cui sia evincibile la situazione di grave irregolarita' valevoli anche nelle more del passaggio alla contabilita' economico-patrimoniale e indipendentemente dal modello di contabilita' attualmente adottato. 3-quater. Il commissariamento viene disposto con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente.».