Art. 167 
 
       Modifiche all'art. 11 della legge regionale n. 19/2003 
 
  1. All'art. 11 della legge regionale n. 19/2003 sono  apportate  le
seguenti modifiche: 
    a) il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
    «3. La  Regione  ove  accerti  nell'esercizio  dell'attivita'  di
vigilanza gravi e reiterate  violazioni  dell'ordinamento  giuridico,
gravi  irregolarita'  nella  gestione  amministrativa,  patrimoniale,
economica, contabile e finanziaria, nonche' l'irregolare costituzione
ovvero   l'impossibilita'   di   funzionamento   degli   organi    di
amministrazione delle aziende, nomina  un  Commissario  che  curi  la
provvisoria amministrazione per un  periodo  da  due  a  dodici  mesi
eventualmente prorogabile.»; 
    b) dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti: 
    «3-bis. Il commissariamento di cui al comma 3 e'  disposto  anche
in caso di inerzia dell'organo di revisione. 
    3-ter. Il regolamento di contabilita' previsto dall'art. 9, comma
1-ter, individua gli indicatori patrimoniali, economici, contabili  e
finanziari da cui sia evincibile la situazione di grave irregolarita'
valevoli  anche  nelle   more   del   passaggio   alla   contabilita'
economico-patrimoniale   e   indipendentemente   dal    modello    di
contabilita' attualmente adottato. 
    3-quater. Il commissariamento viene  disposto  con  deliberazione
della Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente.».