Art. 168 
 
                    Inserimento dell'art. 14-ter 
                  nella legge regionale n. 19/2003 
 
  1. Dopo l'art. 14-bis della legge regionale n. 19/2003 e'  inserito
il seguente: 
  «Art. 14-ter (Organismo  indipendente  di  valutazione).  -  1.  Le
aziende applicano la disciplina prevista dal decreto  legislativo  27
ottobre 2009, n. 150 (Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15,  in
materia di ottimizzazione della produttivita' del lavoro  pubblico  e
di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni). 
  2. Le aziende costituiscono l'Organismo Indipendente di Valutazione
(OIV) in forma monocratica o collegiale. La costituzione dell'OIV  in
forma collegiale puo' avvenire anche in forma associata da  parte  di
due o piu' aziende di servizi pubblici alla persona. 
  3. Le aziende possono costituire l'OIV anche  mediante  convenzione
con le aziende sanitarie previste dalla legge regionale  17  dicembre
2018, n. 27  (Assetto  istituzionale  e  organizzativo  del  Servizio
sanitario regionale). 
  4. La Direzione centrale competente in materia di aziende pubbliche
di servizi alla persona fornisce  le  indicazioni  di  indirizzo  per
addivenire alla costituzione degli OIV in attuazione dei principi  di
efficienza, economicita' ed efficacia.».