Art. 17 
 
                Manutenzione ed esercizio delle opere 
            di irrigazione contigue ad altre reti idriche 
 
  1. I Consorzi di bonifica, previo parere  vincolante  del  Servizio
competente in materia di bonifica e  irrigazione,  possono  delegare,
senza oneri a  carico  dell'Amministrazione  regionale,  ai  soggetti
titolari di concessione del  servizio  idrico  integrato  nell'Ambito
territoriale ottimale del Friuli-Venezia Giulia,  la  manutenzione  e
l'esercizio  delle   opere   di   irrigazione   realizzate   mediante
delegazione   amministrativa   intersoggettiva   qualora   poste   in
contiguita' con le reti gestite dai soggetti medesimi.