Art. 17 Manutenzione ed esercizio delle opere di irrigazione contigue ad altre reti idriche 1. I Consorzi di bonifica, previo parere vincolante del Servizio competente in materia di bonifica e irrigazione, possono delegare, senza oneri a carico dell'Amministrazione regionale, ai soggetti titolari di concessione del servizio idrico integrato nell'Ambito territoriale ottimale del Friuli-Venezia Giulia, la manutenzione e l'esercizio delle opere di irrigazione realizzate mediante delegazione amministrativa intersoggettiva qualora poste in contiguita' con le reti gestite dai soggetti medesimi.