Art. 170 
 
        Disposizioni a sostegno degli enti del Terzo settore 
 
  1. La Regione, al fine di dare impulso e sostegno al Terzo  settore
regionale,  promuove  forme  di  collaborazione  con  le  Universita'
presenti in Regione tramite convenzioni volte a  sviluppare  progetti
di ricerca e  a  contribuire  in  maniera  qualificata  al  dibattito
scientifico-nazionale  in  materia  di  Terzo  settore,   assicurando
risposte qualificate agli operatori delle Pubbliche amministrazioni e
degli enti del Terzo settore. 
  2.  La  Regione,  gli  enti  e  aziende  il  cui   ordinamento   e'
disciplinato dalla Regione e  gli  enti  locali  sono  autorizzati  a
promuovere il sostegno alle realta' associative del Terzo settore, in
particolare a quelle medio-piccole riconducibili a un numero di  soci
inferiore a  quaranta,  anche  mediante  gli  istituti  partecipativi
previsti dagli articoli 55 e 56  del  decreto  legislativo  3  luglio
2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell'art. 1, comma 2,
lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106). 
  3. Per le finalita' di cui al comma 1 e' autorizzata  la  spesa  di
25.000 euro per l'anno 2021 a valere sulla Missione  n.  12  (Diritti
sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 8 (Cooperazione
e associazionismo) - Titolo n. 1  (Spese  correnti)  dello  stato  di
previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023. 
  4. Per le finalita' di cui al comma 2 e' autorizzata  la  spesa  di
85.000 euro per l'anno 2021 a valere sulla Missione  n.  12  (Diritti
sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 8 (Cooperazione
e associazionismo) - Titolo n. 1  (Spese  correnti)  dello  stato  di
previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023. 
  5. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 3 si  provvede
mediante rimodulazione di pari importo all'interno della Missione  n.
12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma  n.  8
(Cooperazione e associazionismo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello
stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023. 
  6. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 4 si  provvede
mediante rimodulazione di pari importo all'interno della Missione  n.
12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma  n.  8
(Cooperazione e associazionismo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello
stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.