Art. 18 
 
Manutenzione del sistema informativo di  controllo  e  certificazione
  dei materiali di moltiplicazione della vite. 
 
  1. L'Amministrazione  regionale  e'  autorizzata  a  effettuare  la
gestione e la manutenzione evolutiva dell'applicativo  realizzato  ai
sensi dell'art. 37 della legge regionale 29 aprile 2019, n. 6 (Misure
urgenti per il  recupero  della  competitivita'  regionale),  per  le
finalita' istituzionali delle autorita' di cui agli articoli 4, 5 e 6
del decreto  legislativo  2  febbraio  2021,  n.  16  (Norme  per  la
produzione e la commercializzazione dei materiali di  moltiplicazione
della vite in attuazione dell'art. 11 della legge 4 ottobre 2019,  n.
117, per l'adeguamento della normativa  nazionale  alle  disposizioni
del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625).  Gli
interventi di manutenzione evolutiva sono  principalmente  realizzati
da ERSA attraverso risorse destinate dal  Ministero  delle  politiche
agricole,  alimentari,  e  forestali  nonche'  risorse  del   proprio
bilancio. 
  2. Per la copertura degli oneri non gravanti sul bilancio  di  ERSA
si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 1  (Servizi
istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 8 (Statistica e
sistemi informativi) - Titolo n. 1 (Spese correnti)  dello  stato  di
previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023 e a valere
sullo  stanziamento  della  Missione  n.  1  (Servizi  istituzionali,
generali e di gestione)  -  Programma  n.  8  (Statistica  e  sistemi
informativi) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello  stato  di
previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.