Art. 18 Manutenzione del sistema informativo di controllo e certificazione dei materiali di moltiplicazione della vite. 1. L'Amministrazione regionale e' autorizzata a effettuare la gestione e la manutenzione evolutiva dell'applicativo realizzato ai sensi dell'art. 37 della legge regionale 29 aprile 2019, n. 6 (Misure urgenti per il recupero della competitivita' regionale), per le finalita' istituzionali delle autorita' di cui agli articoli 4, 5 e 6 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 16 (Norme per la produzione e la commercializzazione dei materiali di moltiplicazione della vite in attuazione dell'art. 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625). Gli interventi di manutenzione evolutiva sono principalmente realizzati da ERSA attraverso risorse destinate dal Ministero delle politiche agricole, alimentari, e forestali nonche' risorse del proprio bilancio. 2. Per la copertura degli oneri non gravanti sul bilancio di ERSA si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 8 (Statistica e sistemi informativi) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023 e a valere sullo stanziamento della Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 8 (Statistica e sistemi informativi) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.