Art. 19 Disposizioni transitorie per la vendita diretta del legname nelle aree colpite dal bostrico 1. Al fine di contrastare la diffusione del bostrico, ripristinare la funzionalita' degli ecosistemi forestali, ridurre il rischio di propagazione degli incendi boschivi e favorire il recupero del legname, nei Comuni che presentano aree boschive colpite dall'agente patogeno e fino al 31 dicembre 2021, in deroga alle procedure di cui all'art. 21, comma 3, lettere a) e b), della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali), e' consentita la vendita diretta per importi non superiori a 75.000 euro, IVA esclusa. 2. Il termine di cui al comma 1 puo' essere prorogato con deliberazione della Giunta regionale, tenendo conto dell'avanzamento delle attivita' di recupero del legname e dello stato di ripristino della funzionalita' del bosco raggiunti in ciascuna area colpita. 3. Le entrate derivanti dal disposto di cui al comma 1 sono accertate e riscosse con riferimento al Titolo n. 3 (Entrate extratributarie) - Tipologia n. 301 (Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2021-2023.