Art. 19 
 
           Disposizioni transitorie per la vendita diretta 
             del legname nelle aree colpite dal bostrico 
 
  1. Al fine di contrastare la diffusione del bostrico,  ripristinare
la funzionalita' degli ecosistemi forestali, ridurre  il  rischio  di
propagazione degli  incendi  boschivi  e  favorire  il  recupero  del
legname, nei Comuni che presentano aree boschive colpite  dall'agente
patogeno e fino al 31 dicembre 2021, in deroga alle procedure di  cui
all'art. 21, comma 3, lettere a)  e  b),  della  legge  regionale  23
aprile 2007, n.  9  (Norme  in  materia  di  risorse  forestali),  e'
consentita la vendita diretta per  importi  non  superiori  a  75.000
euro, IVA esclusa. 
  2. Il  termine  di  cui  al  comma  1  puo'  essere  prorogato  con
deliberazione della Giunta regionale, tenendo conto  dell'avanzamento
delle attivita' di recupero del legname e dello stato  di  ripristino
della funzionalita' del bosco raggiunti in ciascuna area colpita. 
  3. Le entrate derivanti  dal  disposto  di  cui  al  comma  1  sono
accertate  e  riscosse  con  riferimento  al  Titolo  n.  3  (Entrate
extratributarie) - Tipologia n. 301 (Vendita  di  beni  e  servizi  e
proventi derivanti dalla gestione dei beni) dello stato di previsione
dell'entrata del bilancio per gli anni 2021-2023.