Art. 2 
 
        Modifiche all'art. 7 della legge regionale n. 22/2007 
 
  1. Al comma 52 dell'art. 7 della legge regionale 20 agosto 2007, n.
22 (Assestamento del  bilancio  2007),  sono  apportate  le  seguenti
modifiche: 
    a) le parole: «alla convenzione» sono sostituite dalle  seguenti:
«alle convenzioni»; 
    b) le parole: «di un  conto  corrente  postale»  sono  sostituite
dalle seguenti: «dei rapporti di conto corrente postale». 
  2. Per le finalita'  di  cui  all'art.  7,  comma  52  della  legge
regionale n. 22/2007, come modificato dal  comma  1,  si  provvede  a
valere sullo stanziamento della Missione n. 1 (Servizi istituzionali,
generali e  di  gestione)  -  Programma  n.  3  (Gestione  economica,
finanziaria, programmazione, provveditorato) -  Titolo  n.  1  (Spese
correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per  gli
anni 2021-2023.