Art. 2 Modifiche all'art. 7 della legge regionale n. 22/2007 1. Al comma 52 dell'art. 7 della legge regionale 20 agosto 2007, n. 22 (Assestamento del bilancio 2007), sono apportate le seguenti modifiche: a) le parole: «alla convenzione» sono sostituite dalle seguenti: «alle convenzioni»; b) le parole: «di un conto corrente postale» sono sostituite dalle seguenti: «dei rapporti di conto corrente postale». 2. Per le finalita' di cui all'art. 7, comma 52 della legge regionale n. 22/2007, come modificato dal comma 1, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 3 (Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.