Art. 20 
 
            Gestione dei terreni di proprieta' regionale 
           nei Comuni di Malborghetto Valbruna e Tarvisio 
 
  1. Preliminarmente alla sottoscrizione del  «Protocollo  di  Intesa
con il Land austriaco della Carinzia della Repubblica  d'Austria  per
la salvaguardia delle tradizioni e delle culture montane sviluppatesi
nelle  aree  a  ridosso  del  confine   austriaco»,   di   cui   alla
deliberazione  della  Giunta  regionale  26  giugno  2020,   n.   949
(Protocollo di intesa tra il Friuli-Venezia Giulia e  la  Carinzia  -
vicinie agrarie), al fine di conservare  gli  elementi  tradizionali,
garantire la salvaguardia dell'ambiente e della sua  biodiversita'  e
attuare uno sfruttamento ecocompatibile delle  risorse  naturali  per
valorizzarne e migliorare  l'ambiente  e  il  paesaggio,  la  Regione
Autonoma Friuli-Venezia Giulia  rinuncia  ad  esigere  il  canone  di
affitto relativo al periodo 12 giugno 2020 -  11  giugno  2021  dalle
Vicinie agrarie  carinziane  che  hanno  in  gestione  i  terreni  di
proprieta'  regionale  a  ridosso  del  confine  con  l'Austria,   in
conformita' a quanto previsto  dal  regolamento  (UE)  n.  1408/2013,
della Commissione del 18  dicembre  2013,  relativo  all'applicazione
degli articoli 107 e 108 del Trattato sul  funzionamento  dell'Unione
europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo. 
  2. Al  fine  di  promuovere  le  azioni  necessarie  allo  sviluppo
reciproco e a salvaguardare e intensificare  la  collaborazione  e  i
rapporti di amicizia sviluppatasi tra le rispettive cittadinanze  dei
territori montani italiani e austriaci, anche in  deroga  alla  legge
regionale 22 dicembre 1971, n. 57 (Disposizioni speciali  in  materia
di finanza regionale), a seguito della sottoscrizione del  Protocollo
di cui al comma 1 e  per  la  durata  dallo  stesso  individuata,  la
Regione e' autorizzata ad assicurare la disponibilita' dei  territori
a favore del Land Carinzia della  Repubblica  d'Austria,  nei  limiti
degli  ambiti  territoriali  e  per  le  sole  finalita'  di  cui  al
richiamato  protocollo,  senza  compenso  alcuno  e  ferma   restando
impregiudicata la sovranita' territoriale sulla medesima zona. 
  3. Quanto previsto al comma  2  viene  disposto  sulla  base  degli
indirizzi stabiliti dalla Giunta regionale  con  l'adeguamento  della
deliberazione  che  disciplina  l'attribuzione  della  gestione   del
patrimonio silvo-pastorale di  proprieta'  regionale  alla  Direzione
centrale competente in materia di risorse forestali e naturali. 
  4. Al fine di neutralizzare gli oneri conseguenti  al  disposto  di
cui al comma 1 e'  prevista,  per  l'esercizio  2021,  una  spesa  di
importo pari a 18.648,66 euro a valere sulla Missione n. 9  (Sviluppo
sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 5
(Aree  protette,  parchi   naturali,   protezione   naturalistica   e
forestazione)  -  Titolo  n.  1  (Spese  correnti)  dello  stato   di
previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023. 
  5. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 4 si  provvede
mediante prelevamento di pari importo dalla Missione n. 20  (Fondi  e
accantonamenti) - Programma n. 3 (Altri fondi) - Titolo n.  1  (Spese
correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per  gli
anni 2021-2023.