Art. 20 Gestione dei terreni di proprieta' regionale nei Comuni di Malborghetto Valbruna e Tarvisio 1. Preliminarmente alla sottoscrizione del «Protocollo di Intesa con il Land austriaco della Carinzia della Repubblica d'Austria per la salvaguardia delle tradizioni e delle culture montane sviluppatesi nelle aree a ridosso del confine austriaco», di cui alla deliberazione della Giunta regionale 26 giugno 2020, n. 949 (Protocollo di intesa tra il Friuli-Venezia Giulia e la Carinzia - vicinie agrarie), al fine di conservare gli elementi tradizionali, garantire la salvaguardia dell'ambiente e della sua biodiversita' e attuare uno sfruttamento ecocompatibile delle risorse naturali per valorizzarne e migliorare l'ambiente e il paesaggio, la Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia rinuncia ad esigere il canone di affitto relativo al periodo 12 giugno 2020 - 11 giugno 2021 dalle Vicinie agrarie carinziane che hanno in gestione i terreni di proprieta' regionale a ridosso del confine con l'Austria, in conformita' a quanto previsto dal regolamento (UE) n. 1408/2013, della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo. 2. Al fine di promuovere le azioni necessarie allo sviluppo reciproco e a salvaguardare e intensificare la collaborazione e i rapporti di amicizia sviluppatasi tra le rispettive cittadinanze dei territori montani italiani e austriaci, anche in deroga alla legge regionale 22 dicembre 1971, n. 57 (Disposizioni speciali in materia di finanza regionale), a seguito della sottoscrizione del Protocollo di cui al comma 1 e per la durata dallo stesso individuata, la Regione e' autorizzata ad assicurare la disponibilita' dei territori a favore del Land Carinzia della Repubblica d'Austria, nei limiti degli ambiti territoriali e per le sole finalita' di cui al richiamato protocollo, senza compenso alcuno e ferma restando impregiudicata la sovranita' territoriale sulla medesima zona. 3. Quanto previsto al comma 2 viene disposto sulla base degli indirizzi stabiliti dalla Giunta regionale con l'adeguamento della deliberazione che disciplina l'attribuzione della gestione del patrimonio silvo-pastorale di proprieta' regionale alla Direzione centrale competente in materia di risorse forestali e naturali. 4. Al fine di neutralizzare gli oneri conseguenti al disposto di cui al comma 1 e' prevista, per l'esercizio 2021, una spesa di importo pari a 18.648,66 euro a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 5 (Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023. 5. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 4 si provvede mediante prelevamento di pari importo dalla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 3 (Altri fondi) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.