Art. 21 Modifiche alla legge regionale n. 10/2010 1. Alla legge regionale 16 giugno 2010, n. 10 (Interventi di promozione per la cura e conservazione finalizzata al risanamento e al recupero dei terreni incolti e/o abbandonati nei territori montani), sono apportate le seguenti modifiche: a) alla lettera a) del comma 3 dell'art. 1 dopo le parole: «con particolare riferimento alle attivita' zootecniche,» sono aggiunte le seguenti: «all'agricoltura di montagna, alla castanicoltura da frutto e alle altre colture legnose montane»; b) al comma 1 dell'art. 7 sono apportate le seguenti modifiche: 1) alla lettera a) le parole: «, quando le operazioni sono poste in essere da soggetto operatore diverso dal soggetto titolare e fino a un massimo del 50 per cento quando sono poste in essere dallo stesso soggetto titolare,» sono soppresse; 2) alla lettera b) le parole: «, quando le operazioni sono poste in essere da soggetto operatore diverso dal soggetto titolare, e fino a un massimo del 50 per cento quando sono poste in essere dallo stesso soggetto titolare,» sono soppresse; c) al comma 1 dell'art. 10 dopo le parole: «a prato o pascolo o prato-pascolo» sono inserite le seguenti: «, ovvero a terreno per lo svolgimento delle attivita' zootecniche, dell'agricoltura di montagna, della castanicoltura da frutto o delle altre colture legnose montane». 2. Per le finalita' di cui all'art. 1, comma 3, lettera a), e all'art. 10, comma 1, della legge regionale n. 10/2010, come modificati dal comma 1, si provvede a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 7 (Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni) - Titolo n. 2 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.