Art. 21 
 
              Modifiche alla legge regionale n. 10/2010 
 
  1. Alla legge regionale  16  giugno  2010,  n.  10  (Interventi  di
promozione per la cura e conservazione finalizzata al  risanamento  e
al  recupero  dei  terreni  incolti  e/o  abbandonati  nei  territori
montani), sono apportate le seguenti modifiche: 
    a) alla lettera a) del comma 3 dell'art. 1 dopo le  parole:  «con
particolare riferimento alle attivita' zootecniche,» sono aggiunte le
seguenti: «all'agricoltura di montagna, alla castanicoltura da frutto
e alle altre colture legnose montane»; 
    b) al comma 1 dell'art. 7 sono apportate le seguenti modifiche: 
      1) alla lettera a) le parole:  «,  quando  le  operazioni  sono
poste in essere da soggetto operatore diverso dal soggetto titolare e
fino a un massimo del 50 per cento quando sono poste in essere  dallo
stesso soggetto titolare,» sono soppresse; 
      2) alla lettera b) le parole:  «,  quando  le  operazioni  sono
poste in essere da soggetto operatore diverso dal soggetto  titolare,
e fino a un massimo del 50 per cento  quando  sono  poste  in  essere
dallo stesso soggetto titolare,» sono soppresse; 
    c) al comma 1 dell'art. 10 dopo le parole: «a prato o  pascolo  o
prato-pascolo» sono inserite le seguenti: «, ovvero a terreno per  lo
svolgimento  delle   attivita'   zootecniche,   dell'agricoltura   di
montagna, della  castanicoltura  da  frutto  o  delle  altre  colture
legnose montane». 
  2. Per le finalita' di cui all'art.  1,  comma  3,  lettera  a),  e
all'art.  10,  comma  1,  della  legge  regionale  n.  10/2010,  come
modificati dal comma 1, si provvede a  valere  sulla  Missione  n.  9
(Sviluppo sostenibile e tutela  del  territorio  e  dell'ambiente)  -
Programma n.  7  (Sviluppo  sostenibile  territorio  montano  piccoli
Comuni) - Titolo n. 2 (Spese  correnti)  dello  stato  di  previsione
della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.