Art. 22 Modifiche all'art. 4 della legge regionale n. 9/2007 1. All'art. 4 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali), sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 3-bis dopo le parole: «puo' avvalersi» sono inserite le seguenti: «delle sedi di allocamento o deposito,»; b) al comma 3-ter dopo le parole: «per la gestione» sono inserite le seguenti: «delle sedi di allocamento o deposito,»; c) al comma 3-quater dopo le parole: «le modalita' e i termini di utilizzo» sono inserite le seguenti: «delle sedi di allocamento o deposito,».