Art. 22 
 
        Modifiche all'art. 4 della legge regionale n. 9/2007 
 
  1. All'art. 4 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme  in
materia di risorse forestali), sono apportate le seguenti modifiche: 
    a) al comma 3-bis dopo le parole: «puo' avvalersi» sono  inserite
le seguenti: «delle sedi di allocamento o deposito,»; 
    b) al comma 3-ter dopo le parole: «per la gestione» sono inserite
le seguenti: «delle sedi di allocamento o deposito,»; 
    c) al comma 3-quater dopo le parole: «le modalita' e i termini di
utilizzo» sono inserite le seguenti: «delle  sedi  di  allocamento  o
deposito,».