Art. 23 
 
       Disciplina delle funzioni del Corpo Forestale Regionale 
 
  1. La Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia pone la  tutela  delle
risorse naturali e dell'ambiente tra le proprie finalita' primarie  e
il Corpo Forestale Regionale (CFR), in virtu' dell'art. 4 della legge
costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della  Regione
Friuli-Venezia  Giulia),  e'  l'organo  tecnico  che   esercita   sul
territorio regionale  le  attivita'  finalizzate  alla  tutela  delle
risorse  naturali  e  forestali  e  dell'ambiente,  con   particolare
riferimento  alla  conservazione  e  valorizzazione  del   patrimonio
boschivo, alla difesa dei boschi dagli  incendi,  alle  attivita'  di
soccorso in caso di calamita' naturali, di monitoraggio e prevenzione
del dissesto idrogeologico e delle valanghe,  di  tutela  delle  aree
protette e di interesse naturalistico, di  monitoraggio,  gestione  e
salvaguardia della flora e della  fauna  selvatiche.  Il  CFR  svolge
altresi' attivita' di studio, ricerca  e  divulgazione  dei  principi
attinenti la tutela e la valorizzazione  delle  risorse  forestali  e
naturali. 
  2. In considerazione di quanto disposto dalla legge 7 agosto  2015,
n. 124 (Deleghe al  Governo  in  materia  di  riorganizzazione  delle
amministrazioni  pubbliche),  e  dal  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 26 agosto 1965, n. 1116 (Norme di attuazione dello Statuto
speciale  della  Regione  Friuli-Venezia   Giulia   in   materia   di
agricoltura e foreste, industria e  commercio,  turismo  e  industria
alberghiera, istituzioni ricreative  e  sportive,  lavori  pubblici),
fatte salve le specifiche  competenze  attribuite  dalla  legge  alle
Forze di polizia,  all'Autorita'  di  pubblica  sicurezza,  al  Corpo
Nazionale dei Vigili del Fuoco, nonche' ad  altri  enti,  nell'ambito
delle attivita' di cui al comma  1,  il  CFR  opera  con  compiti  di
polizia  in  materia  forestale,  faunistico-venatoria,  ittica,   di
benessere animale, di  protezione  della  natura  e  dell'ambiente  e
svolge funzioni di vigilanza, controllo, prevenzione  e  accertamento
degli illeciti nelle materie attribuite dalla legge. 
  3.   Con   successiva   legge    regionale    sara'    disciplinata
l'organizzazione e il funzionamento del personale  del  CFR  ai  fini
dell'esercizio delle specifiche attivita' tecniche e di vigilanza  di
cui alla presente legge, nel rispetto delle  legislazioni  statali  e
regionali di settore e senza oneri a carico della finanza pubblica. 
  4. Nelle more dell'emanazione della legge regionale di cui al comma
3, con regolamento transitorio emanato  con  decreto  del  Presidente
della Regione  su  conforme  deliberazione  della  Giunta  regionale,
previo parere della Commissione consiliare competente, sono  adeguate
l'articolazione e l'organizzazione del CFR.