Art. 23 Disciplina delle funzioni del Corpo Forestale Regionale 1. La Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia pone la tutela delle risorse naturali e dell'ambiente tra le proprie finalita' primarie e il Corpo Forestale Regionale (CFR), in virtu' dell'art. 4 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia), e' l'organo tecnico che esercita sul territorio regionale le attivita' finalizzate alla tutela delle risorse naturali e forestali e dell'ambiente, con particolare riferimento alla conservazione e valorizzazione del patrimonio boschivo, alla difesa dei boschi dagli incendi, alle attivita' di soccorso in caso di calamita' naturali, di monitoraggio e prevenzione del dissesto idrogeologico e delle valanghe, di tutela delle aree protette e di interesse naturalistico, di monitoraggio, gestione e salvaguardia della flora e della fauna selvatiche. Il CFR svolge altresi' attivita' di studio, ricerca e divulgazione dei principi attinenti la tutela e la valorizzazione delle risorse forestali e naturali. 2. In considerazione di quanto disposto dalla legge 7 agosto 2015, n. 124 (Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche), e dal decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1965, n. 1116 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia in materia di agricoltura e foreste, industria e commercio, turismo e industria alberghiera, istituzioni ricreative e sportive, lavori pubblici), fatte salve le specifiche competenze attribuite dalla legge alle Forze di polizia, all'Autorita' di pubblica sicurezza, al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, nonche' ad altri enti, nell'ambito delle attivita' di cui al comma 1, il CFR opera con compiti di polizia in materia forestale, faunistico-venatoria, ittica, di benessere animale, di protezione della natura e dell'ambiente e svolge funzioni di vigilanza, controllo, prevenzione e accertamento degli illeciti nelle materie attribuite dalla legge. 3. Con successiva legge regionale sara' disciplinata l'organizzazione e il funzionamento del personale del CFR ai fini dell'esercizio delle specifiche attivita' tecniche e di vigilanza di cui alla presente legge, nel rispetto delle legislazioni statali e regionali di settore e senza oneri a carico della finanza pubblica. 4. Nelle more dell'emanazione della legge regionale di cui al comma 3, con regolamento transitorio emanato con decreto del Presidente della Regione su conforme deliberazione della Giunta regionale, previo parere della Commissione consiliare competente, sono adeguate l'articolazione e l'organizzazione del CFR.