Art. 24 
 
                   Revisioni e collaudi dei mezzi 
                    del Corpo Forestale Regionale 
 
  1. Per le operazioni di revisione  annuale  o  periodica  e  per  i
collaudi, nonche' per le relative pratiche amministrative  dei  mezzi
in dotazione al Corpo Forestale Regionale, ci si puo' avvalere  anche
degli  uffici  territoriali  del   Servizio   motorizzazione   civile
regionale, ai sensi dell'art. 11  della  legge  regionale  21  luglio
2017,  n.  29  (Misure  per  lo  sviluppo  del  sistema  territoriale
regionale  nonche'  interventi  di  semplificazione  dell'ordinamento
regionale nelle materie dell'edilizia e  infrastrutture,  portualita'
regionale e trasporti, urbanistica e  lavori  pubblici,  paesaggio  e
biodiversita'). 
  2. Per le finalita' di cui al comma 1 si provvede  a  valere  sullo
stanziamento della Missione n. 1 (Servizi istituzionali,  generali  e
di gestione) -  Programma  n.  3  (Gestione  economica,  finanziaria,
programmazione, provveditorato) - Titolo n. 1 (Spese correnti)  dello
stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.