Art. 24 Revisioni e collaudi dei mezzi del Corpo Forestale Regionale 1. Per le operazioni di revisione annuale o periodica e per i collaudi, nonche' per le relative pratiche amministrative dei mezzi in dotazione al Corpo Forestale Regionale, ci si puo' avvalere anche degli uffici territoriali del Servizio motorizzazione civile regionale, ai sensi dell'art. 11 della legge regionale 21 luglio 2017, n. 29 (Misure per lo sviluppo del sistema territoriale regionale nonche' interventi di semplificazione dell'ordinamento regionale nelle materie dell'edilizia e infrastrutture, portualita' regionale e trasporti, urbanistica e lavori pubblici, paesaggio e biodiversita'). 2. Per le finalita' di cui al comma 1 si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 3 (Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.