Art. 25 
 
        Modifica all'art. 61 della legge regionale n. 9/2007 
 
  1. Al comma 1, dell'art. 61, della legge regionale  n.  9/2007:  le
parole «didattici  e  officinali»  sono  sostituite  dalle  seguenti:
«didattici, officinali e commerciali».