Art. 26 Interpretazione autentica dell'art. 8, comma 3 della legge regionale n. 9/2005 1. In via di interpretazione autentica, il divieto di cumulo di cui all'art. 8, comma 3, della legge regionale 29 aprile 2005, n. 9 (Norme regionali per la tutela dei prati stabili naturali), si intende riferito alle sovvenzioni che sono finalizzate a compensare e incentivare le misure di conservazione dei prati e che comportano, a carico dei beneficiari, i medesimi impegni e attivita' di cui all'art. 8, comma 5, e all'art. 4 della legge medesima.