Art. 26 
 
           Interpretazione autentica dell'art. 8, comma 3 
                   della legge regionale n. 9/2005 
 
  1. In via di interpretazione autentica, il divieto di cumulo di cui
all'art. 8, comma 3, della legge  regionale  29  aprile  2005,  n.  9
(Norme regionali per  la  tutela  dei  prati  stabili  naturali),  si
intende riferito alle sovvenzioni che sono finalizzate a compensare e
incentivare le misure di conservazione dei prati e che comportano,  a
carico dei  beneficiari,  i  medesimi  impegni  e  attivita'  di  cui
all'art. 8, comma 5, e all'art. 4 della legge medesima.