Art. 27 
 
        Modifica all'art. 5 della legge regionale n. 24/2019 
 
  1. Alla lettera b) del comma 33 dell'art. 5 della  legge  regionale
27 dicembre 2019, n. 24 (Legge di stabilita' 2020), le parole: «anche
mediante  delega  alla  Direzione  centrale  risorse  agroalimentari,
forestali e ittiche» sono sostituite dalle seguenti: «anche  mediante
delega ai rispettivi Comuni sotto il  coordinamento  della  Direzione
centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche». 
  2. Per le finalita' previste dall'art. 5,  comma  33,  lettera  b),
della legge regionale n. 24/2019, come modificato  dal  comma  1,  si
provvede a valere sulle risorse del Fondo regionale per la Protezione
civile  di  cui  alla  legge  regionale  31  dicembre  1986,  n.   64
(Organizzazione delle strutture ed interventi di competenza regionale
in materia di protezione civile).