Art. 27 Modifica all'art. 5 della legge regionale n. 24/2019 1. Alla lettera b) del comma 33 dell'art. 5 della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 24 (Legge di stabilita' 2020), le parole: «anche mediante delega alla Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche» sono sostituite dalle seguenti: «anche mediante delega ai rispettivi Comuni sotto il coordinamento della Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche». 2. Per le finalita' previste dall'art. 5, comma 33, lettera b), della legge regionale n. 24/2019, come modificato dal comma 1, si provvede a valere sulle risorse del Fondo regionale per la Protezione civile di cui alla legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64 (Organizzazione delle strutture ed interventi di competenza regionale in materia di protezione civile).