Art. 28 Disposizione transitoria in materia di incentivi per i conduttori di fondi nei biotopi 1. Nelle more della riforma della legge regionale 30 settembre 1996, n. 42 (Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali), sono considerate irricevibili le domande presentate nell'anno 2021 per la concessione degli incentivi a favore dei conduttori dei fondi inseriti nei biotopi naturali, previsti dall'art. 4, comma 2-bis, lettera b), della medesima legge regionale.