Art. 28 
 
          Disposizione transitoria in materia di incentivi 
                per i conduttori di fondi nei biotopi 
 
  1. Nelle more della riforma  della  legge  regionale  30  settembre
1996,  n.  42  (Norme  in  materia  di  parchi  e  riserve   naturali
regionali),  sono  considerate  irricevibili  le  domande  presentate
nell'anno 2021 per  la  concessione  degli  incentivi  a  favore  dei
conduttori  dei  fondi  inseriti  nei  biotopi   naturali,   previsti
dall'art. 4, comma 2-bis, lettera b), della medesima legge regionale.