Art. 29 Modifica dell'art. 3 della legge regionale n. 15/1991 1. Dopo la lettera d-ter) del comma 1 dell'art. 3 della legge regionale 15 aprile 1991, n. 15 (Disciplina dell'accesso dei veicoli a motore nelle zone soggette a vincolo idrogeologico o ambientale. Modifica alla legge regionale 22 gennaio 1991, n. 3), e' aggiunta la seguente: «d-quater) i mezzi a motore impegnati nella raccolta dei funghi epigei a fini espositivi, didattici, scientifici e di prevenzione, autorizzata ai sensi dell'art. 6, comma 1, della legge regionale 7 luglio 2017, n. 25 (Norme per la raccolta e la commercializzazione dei funghi epigei spontanei nel territorio regionale), per la durata dell'autorizzazione medesima, o consentita ai sensi dell'art. 6, comma 7, della legge regionale n. 25/2017.».