Art. 29 
 
        Modifica dell'art. 3 della legge regionale n. 15/1991 
 
  1. Dopo la lettera d-ter) del  comma  1  dell'art.  3  della  legge
regionale 15 aprile 1991, n. 15 (Disciplina dell'accesso dei  veicoli
a motore nelle zone soggette a vincolo  idrogeologico  o  ambientale.
Modifica alla legge regionale 22 gennaio 1991, n. 3), e' aggiunta  la
seguente: 
  «d-quater) i mezzi a motore impegnati  nella  raccolta  dei  funghi
epigei a fini espositivi, didattici, scientifici  e  di  prevenzione,
autorizzata ai sensi dell'art. 6, comma 1, della  legge  regionale  7
luglio 2017, n. 25 (Norme per la raccolta  e  la  commercializzazione
dei funghi epigei spontanei nel territorio regionale), per la  durata
dell'autorizzazione medesima, o  consentita  ai  sensi  dell'art.  6,
comma 7, della legge regionale n. 25/2017.».