Art. 3 
 
Programmazione della spesa nell'ambito  dei  trasferimenti  a  organi
  gestori delle gestioni  fuori  bilancio  della  Regione  e  a  enti
  regionali. 
 
  1.  L'Amministrazione  regionale  e'   autorizzata   a   effettuare
conferimenti a favore  degli  organi  gestori  delle  gestioni  fuori
bilancio della Regione, istituite ai sensi dall'art. 25  della  legge
regionale 8 agosto 2007, n. 21 (Norme in  materia  di  programmazione
finanziaria e di contabilita' regionale), e degli enti regionali  che
partecipino alla gara per l'affidamento del nuovo  contratto  per  la
gestione del servizio di tesoreria,  successivo  a  quello  venuto  a
scadenza il 31 dicembre 2020,  solo  a  seguito  della  dimostrazione
dell'effettivo fabbisogno di cassa. 
  2.  Con  riferimento  agli  organi  gestori  delle  gestioni  fuori
bilancio e agli enti regionali, la  condizione  di  cui  al  comma  1
opera,  oltre  che  nei  confronti   dei   soggetti   originariamente
contemplati  in  sede  di   stipula   dell'atto   convenzionale   per
l'affidamento del servizio di tesoreria, altresi' nei confronti degli
organismi e degli enti che, rispettivamente, vi vengano ricompresi  o
vi aderiscano successivamente. 
  3. Gli organi gestori delle gestioni fuori bilancio della Regione e
gli enti regionali di cui  ai  commi  1  e  2  sono  tenuti,  laddove
richiesto dalla Direzione finanze in esito a previa consultazione con
gli stessi soggetti, a versare le disponibilita' detenute  presso  il
proprio  istituto  tesoriere  sul  conto   di   tesoreria   intestato
all'Amministrazione regionale nella  misura  e  secondo  modalita'  e
tempistiche indicate dalla Direzione medesima, la  quale  provvedera'
al riversamento a favore dei medesimi soggetti a seguito di specifica
richiesta. 
  4. Dalla data di entrata in vigore delle  disposizioni  di  cui  ai
commi 1 e 2  devono  ritenersi  abrogate  le  disposizioni  regionali
applicabili nei confronti di ciascuno dei soggetti ivi indicati e con
esse incompatibili. 
  5. In relazione al disposto di  cui  al  comma  3  e'  iscritto  lo
stanziamento di 10 milioni di euro per l'anno 2021 sul  Titolo  n.  9
(Entrate per conto terzi e partite di  giro)  e  sulla  Tipologia  n.
90100 (Entrate  per  partite  di  giro)  dello  stato  di  previsione
dell'entrata del bilancio per gli anni 2021-2023. 
  6. In relazione al disposto di  cui  al  comma  3  e'  iscritto  lo
stanziamento di 10 milioni di euro per l'anno 2021 sulla Missione  n.
99 (Servizi per conto terzi) - Programma  n.  1  (Servizi  per  conto
terzi e partite di giro) - Titolo n. 7  (Uscite  per  conto  terzi  e
partite di giro) dello stato di previsione della spesa  del  bilancio
per gli anni 2021-2023.