Art. 3 Programmazione della spesa nell'ambito dei trasferimenti a organi gestori delle gestioni fuori bilancio della Regione e a enti regionali. 1. L'Amministrazione regionale e' autorizzata a effettuare conferimenti a favore degli organi gestori delle gestioni fuori bilancio della Regione, istituite ai sensi dall'art. 25 della legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 (Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilita' regionale), e degli enti regionali che partecipino alla gara per l'affidamento del nuovo contratto per la gestione del servizio di tesoreria, successivo a quello venuto a scadenza il 31 dicembre 2020, solo a seguito della dimostrazione dell'effettivo fabbisogno di cassa. 2. Con riferimento agli organi gestori delle gestioni fuori bilancio e agli enti regionali, la condizione di cui al comma 1 opera, oltre che nei confronti dei soggetti originariamente contemplati in sede di stipula dell'atto convenzionale per l'affidamento del servizio di tesoreria, altresi' nei confronti degli organismi e degli enti che, rispettivamente, vi vengano ricompresi o vi aderiscano successivamente. 3. Gli organi gestori delle gestioni fuori bilancio della Regione e gli enti regionali di cui ai commi 1 e 2 sono tenuti, laddove richiesto dalla Direzione finanze in esito a previa consultazione con gli stessi soggetti, a versare le disponibilita' detenute presso il proprio istituto tesoriere sul conto di tesoreria intestato all'Amministrazione regionale nella misura e secondo modalita' e tempistiche indicate dalla Direzione medesima, la quale provvedera' al riversamento a favore dei medesimi soggetti a seguito di specifica richiesta. 4. Dalla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 devono ritenersi abrogate le disposizioni regionali applicabili nei confronti di ciascuno dei soggetti ivi indicati e con esse incompatibili. 5. In relazione al disposto di cui al comma 3 e' iscritto lo stanziamento di 10 milioni di euro per l'anno 2021 sul Titolo n. 9 (Entrate per conto terzi e partite di giro) e sulla Tipologia n. 90100 (Entrate per partite di giro) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2021-2023. 6. In relazione al disposto di cui al comma 3 e' iscritto lo stanziamento di 10 milioni di euro per l'anno 2021 sulla Missione n. 99 (Servizi per conto terzi) - Programma n. 1 (Servizi per conto terzi e partite di giro) - Titolo n. 7 (Uscite per conto terzi e partite di giro) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.