Art. 30 
 
Disposizioni transitorie in materia di raccolta dei funghi  epigei  e
  modifica all'art. 15 alla legge regionale n. 25/2017. 
 
  1.  Per  il  2021,  al  fine  di  contemperare   le   esigenze   di
decentramento delle funzioni con quelle sottese alla  semplificazione
degli adempimenti burocratici a favore dei cittadini, la raccolta dei
funghi epigei di cui alla legge regionale 7 luglio 2017, n. 25 (Norme
per la raccolta e la commercializzazione dei funghi epigei  spontanei
nel  territorio  regionale),  avviene  nel  rispetto  delle  seguenti
disposizioni: 
    a) per  l'istruttoria  delle  autorizzazioni  alla  raccolta  dei
funghi di cui all'art. 2 della legge regionale  n.  25/2017  e  delle
autorizzazioni  alla  raccolta  dei  funghi  per   fini   espositivi,
didattici, scientifici e di prevenzione di cui all'art. 6 della legge
regionale n. 25/2017,  gli  Enti  di  decentramento  regionale  (EDR)
possono avvalersi  del  supporto  della  Direzione  centrale  risorse
agroalimentari, forestali e ittiche secondo le  modalita'  concordate
con la medesima; 
    b) fatto salvo quanto previsto dagli articoli 3 e 4  della  legge
regionale n. 25/2017, la raccolta dei funghi e' consentita  anche  in
tutto  il  territorio  regionale  a  coloro  che  sono  in   possesso
dell'autorizzazione alla raccolta  di  cui  all'art.  2  della  legge
regionale n. 25/2017 e della ricevuta del versamento alla Regione del
contributo  annuale  stabilito   con   deliberazione   della   Giunta
regionale,  su  proposta  dell'Assessore  competente  in  materia  di
caccia. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 3, commi 2 e  3,
della  legge  regionale  n.  25/2017  e  la  sanzione  amministrativa
prevista dall'art. 14, comma 2, della legge medesima; 
    c) per consentire il tempestivo avvio dell'attivita' di  raccolta
alla luce dell'elevato numero di domande  per  lo  svolgimento  della
prova orale accumulatesi presso gli Ispettorati  micologici  a  causa
delle misure di prevenzione della diffusione del COVID-19, coloro che
hanno svolto la prova entro il  31  dicembre  2021  possono  svolgere
l'attivita' di raccolta per centoventi giorni decorrenti  dalla  data
della prova medesima anche prima dell'ottenimento dell'autorizzazione
alla raccolta di cui all'art. 2 della legge regionale n.  25/2017  e,
comunque, fino al termine ultimo del 31 dicembre 2021;  a  tal  fine,
durante la raccolta, il  raccoglitore  deve  essere  in  possesso  di
documento di identita', della copia del  certificato  di  superamento
della prova e della ricevuta del versamento del  contributo  annuale;
non si applica la sanzione di cui all'art. 14, comma 1,  lettera  a),
della legge regionale n. 25/2017. 
  2. Al comma 3 dell'art. 15 della legge  regionale  n.  25/2017:  le
parole «Nel 2021» sono sostituite dalle seguenti:  «Nel  2021  e  nel
2022» e le parole: «nell'anno finanziario 2020» sono sostituite dalle
seguenti: «nell'anno finanziario precedente». 
  3. Le entrate di cui al comma  1,  lettera  b),  sono  accertate  e
riscosse al Titolo n. 3  (Entrate  extratributarie)  -  Tipologia  n.
30100 (Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla  gestione
dei beni) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli
anni 2021-2023. 
  4. Per le finalita' previste dall'art. 15,  comma  3,  della  legge
regionale n. 25/2017, come modificato dal  comma  2,  si  provvede  a
valere sullo stanziamento della Missione  n.  18  (Relazioni  con  le
altre autonomie territoriali e locali) - Programma  n.  1  (Relazioni
finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese
correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per  gli
anni 2021-2023.