Art. 30 Disposizioni transitorie in materia di raccolta dei funghi epigei e modifica all'art. 15 alla legge regionale n. 25/2017. 1. Per il 2021, al fine di contemperare le esigenze di decentramento delle funzioni con quelle sottese alla semplificazione degli adempimenti burocratici a favore dei cittadini, la raccolta dei funghi epigei di cui alla legge regionale 7 luglio 2017, n. 25 (Norme per la raccolta e la commercializzazione dei funghi epigei spontanei nel territorio regionale), avviene nel rispetto delle seguenti disposizioni: a) per l'istruttoria delle autorizzazioni alla raccolta dei funghi di cui all'art. 2 della legge regionale n. 25/2017 e delle autorizzazioni alla raccolta dei funghi per fini espositivi, didattici, scientifici e di prevenzione di cui all'art. 6 della legge regionale n. 25/2017, gli Enti di decentramento regionale (EDR) possono avvalersi del supporto della Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche secondo le modalita' concordate con la medesima; b) fatto salvo quanto previsto dagli articoli 3 e 4 della legge regionale n. 25/2017, la raccolta dei funghi e' consentita anche in tutto il territorio regionale a coloro che sono in possesso dell'autorizzazione alla raccolta di cui all'art. 2 della legge regionale n. 25/2017 e della ricevuta del versamento alla Regione del contributo annuale stabilito con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di caccia. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 3, commi 2 e 3, della legge regionale n. 25/2017 e la sanzione amministrativa prevista dall'art. 14, comma 2, della legge medesima; c) per consentire il tempestivo avvio dell'attivita' di raccolta alla luce dell'elevato numero di domande per lo svolgimento della prova orale accumulatesi presso gli Ispettorati micologici a causa delle misure di prevenzione della diffusione del COVID-19, coloro che hanno svolto la prova entro il 31 dicembre 2021 possono svolgere l'attivita' di raccolta per centoventi giorni decorrenti dalla data della prova medesima anche prima dell'ottenimento dell'autorizzazione alla raccolta di cui all'art. 2 della legge regionale n. 25/2017 e, comunque, fino al termine ultimo del 31 dicembre 2021; a tal fine, durante la raccolta, il raccoglitore deve essere in possesso di documento di identita', della copia del certificato di superamento della prova e della ricevuta del versamento del contributo annuale; non si applica la sanzione di cui all'art. 14, comma 1, lettera a), della legge regionale n. 25/2017. 2. Al comma 3 dell'art. 15 della legge regionale n. 25/2017: le parole «Nel 2021» sono sostituite dalle seguenti: «Nel 2021 e nel 2022» e le parole: «nell'anno finanziario 2020» sono sostituite dalle seguenti: «nell'anno finanziario precedente». 3. Le entrate di cui al comma 1, lettera b), sono accertate e riscosse al Titolo n. 3 (Entrate extratributarie) - Tipologia n. 30100 (Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2021-2023. 4. Per le finalita' previste dall'art. 15, comma 3, della legge regionale n. 25/2017, come modificato dal comma 2, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.