Art. 32 Modifiche all'art. 4 della legge regionale n. 26/2020 in materia di indennizzi per i danni alle colture agricole da fauna selvatica. 1. All'art. 4 della legge regionale n. 26/2020 sono apportate le seguenti modifiche: a) la lettera a) del comma 35 e' sostituita dalla seguente: «a) hanno presentato nel 2020, ai sensi dell'art. 10 della legge regionale 30 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attivita' venatoria), e del regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 7 febbraio 2018, n. 023/Pres. (Regolamento recante criteri e modalita' per l'indennizzo dei danni arrecati dalla fauna selvatica all'agricoltura, al patrimonio zootecnico, alle opere approntate sui terreni coltivati e a pascolo, ai veicoli e per la concessione di contributi per la conservazione e la valorizzazione di bressane e roccoli, in attuazione degli articoli 10, comma 1, lettere a), b), e) e 39, comma 1, lettera a-bis), della legge regionale n. 06/2008), domanda di indennizzo per cui non sussistano cause di inammissibilita' o di esclusione ai sensi del regolamento medesimo;»; b) alla fine del comma 38 dopo le parole: «superiore a 150 euro» sono aggiunte le seguenti: «e nei limiti di 5.000 euro per ciascun beneficiario»; c) al comma 39 le parole: «per l'anno 2019» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2020». 2. Per le finalita' previste dall'art. 4 della legge regionale n. 26/2020, come modificato dal comma 1, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 2 (Caccia e pesca) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.