Art. 32 
 
Modifiche all'art. 4 della legge regionale n. 26/2020 in  materia  di
  indennizzi per i danni alle colture agricole da fauna selvatica. 
 
  1. All'art. 4 della legge regionale n. 26/2020  sono  apportate  le
seguenti modifiche: 
    a) la lettera a) del comma 35 e' sostituita dalla seguente: 
    «a) hanno presentato nel 2020, ai sensi dell'art. 10 della  legge
regionale 30 marzo 2008, n. 6  (Disposizioni  per  la  programmazione
faunistica  e  per  l'esercizio  dell'attivita'  venatoria),  e   del
regolamento emanato  con  decreto  del  Presidente  della  Regione  7
febbraio 2018, n. 023/Pres. (Regolamento recante criteri e  modalita'
per  l'indennizzo  dei   danni   arrecati   dalla   fauna   selvatica
all'agricoltura, al patrimonio zootecnico, alle opere approntate  sui
terreni coltivati e a pascolo, ai veicoli e  per  la  concessione  di
contributi per la conservazione e la  valorizzazione  di  bressane  e
roccoli, in attuazione degli articoli 10, comma 1, lettere a), b), e)
e 39, comma 1, lettera a-bis), della  legge  regionale  n.  06/2008),
domanda   di   indennizzo   per   cui   non   sussistano   cause   di
inammissibilita' o di esclusione ai sensi del regolamento medesimo;»; 
    b) alla fine del comma 38 dopo le parole: «superiore a 150  euro»
sono aggiunte le seguenti: «e nei limiti di 5.000  euro  per  ciascun
beneficiario»; 
    c) al comma 39 le parole: «per l'anno 2019» sono sostituite dalle
seguenti: «per l'anno 2020». 
  2. Per le finalita' previste dall'art. 4 della legge  regionale  n.
26/2020, come modificato dal comma 1,  si  provvede  a  valere  sullo
stanziamento   della   Missione   n.   16   (Agricoltura,   politiche
agroalimentari e pesca) - Programma n. 2 (Caccia e pesca) - Titolo n.
1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio
per gli anni 2021-2023.