Art. 33 Disposizioni per l'organizzazione delle mostre dei trofei 1. Al fine di limitare il rischio della diffusione del virus COVID-19, e fino alla cessazione dello stato di emergenza, i Distretti venatori, in deroga a quanto previsto dall'art. 18, comma 1, lettera g), della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attivita' venatoria), possono non realizzare le mostre dei trofei dei capi ungulati.