Art. 33 
 
      Disposizioni per l'organizzazione delle mostre dei trofei 
 
  1. Al fine di  limitare  il  rischio  della  diffusione  del  virus
COVID-19,  e  fino  alla  cessazione  dello  stato  di  emergenza,  i
Distretti venatori, in deroga a quanto previsto dall'art.  18,  comma
1, lettera g), della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni
per la programmazione faunistica  e  per  l'esercizio  dell'attivita'
venatoria), possono non realizzare le  mostre  dei  trofei  dei  capi
ungulati.