Art. 35 
 
          Riperimetrazione della Riserva naturale regionale 
                       Valli Grotari e Vulcan 
 
  1. In ottemperanza alle finalita' di corretto contemperamento degli
obbiettivi di conservazione, difesa  e  ripristino  ambientale  e  di
qualificazione  e  valorizzazione  delle  economie  locali,  previste
dall'art. 1 della legge regionale n. 42/1996,  l'allegato  4-bis,  di
cui  all'art.  44-bis,  comma  2,  della  medesima  legge  regionale,
relativo alla perimetrazione  cartografica  in  via  provvisoria  del
territorio interessato dalla Riserva naturale regionale  delle  Valli
Grotari e Vulcan, come previsto dall'art. 10, comma  3,  della  legge
regionale 27 marzo 2018, n. 12 (Disposizioni in materia  di  cultura,
sport, risorse  agricole  e  forestali,  risorse  ittiche,  attivita'
venatoria e raccolta funghi, imposte e tributi,  autonomie  locali  e
coordinamento   della   finanza    pubblica,    funzione    pubblica,
infrastrutture, territorio, ambiente, energia, attivita'  produttive,
cooperazione, turismo, lavoro,  biodiversita',  paesaggio,  salute  e
disposizioni  istituzionali),  e'  sostituito  dall'allegato  A  alla
presente legge.