Art. 36 Modifiche alla legge regionale n. 42/2017 1. All'art. 27 della legge regionale 1º dicembre 2017, n. 42 (Disposizioni regionali per la gestione delle risorse ittiche nelle acque interne), sono apportate le seguenti modifiche: a) alla lettera a) del comma 1 le parole: «nell'intero anno solare» sono sostitute dalle seguenti: «tra il 1º gennaio e il 31 dicembre dell'anno»; b) il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. L'ETPI rilascia la licenza di pesca sportiva a chi supera un esame che si svolge innanzi a una Commissione nominata dall'Ente medesimo. La licenza rilasciata dall'ETPI e' contrassegnata da un codice alfanumerico univoco e ha durata e validita' illimitate.»; c) al comma 5 le parole: «nell'intero anno solare» sono sostituite dalle seguenti: «tra il 1° gennaio e il 31 dicembre dell'anno»; d) alla fine del comma 9 e' aggiunto il seguente periodo: «In caso di controlli, e' tenuto a esibire i suddetti documenti unitamente al pescato, alle attrezzature, alle esche, alle pasture e ai relativi contenitori.»; e) alla lettera c) del comma 11 dopo le parole: «licenza di pesca sportiva» sono aggiunte le seguenti: «di cui ai commi 4 e 5»; f) dopo il comma 14 e' aggiunto il seguente: «14-bis. Ai componenti esterni della Commissione d'esame di cui al comma 4 spetta il rimborso delle spese nei termini previsti per i dipendenti regionali e un gettone di presenza il cui importo e' stabilito con provvedimento del Direttore generale dell'ETPI, con oneri a carico del bilancio dell'Ente medesimo.». 2. All'art. 29 della legge regionale n. 42/2017 sono apportate le seguenti modifiche: a) il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. La licenza di pesca professionale e' valida per cinque anni; e' contrassegnata da un codice alfanumerico univoco ed e' accompagnata dal documento per le registrazioni quale strumento di controllo dell'attivita' di pesca. Il documento per le registrazioni e' acquisito dall'ETPI al 31 dicembre di ogni anno anche per finalita' statistiche e per l'acquisizione di informazioni ai sensi dell'art. 20, comma 3.»; b) alla fine del comma 5 e' aggiunto il seguente periodo: «In caso di controlli, e' tenuto a esibire i suddetti documenti unitamente al pescato, alle attrezzature, alle esche, alle pasture e ai relativi contenitori.». 3. All'art. 44 della legge regionale n. 42/2017 sono apportate le seguenti modifiche: a) il numero 5) della lettera a) del comma 1 e' sostituito dal seguente: «5) violazione dell'obbligo di esibire i documenti e gli oggetti inerenti l'esercizio della pesca di cui all'art. 27, comma 9;»; b) il numero 1) della lettera a) del comma 2 e' sostituito dal seguente: «1) del periodo in cui e' consentito trattenere i relativi esemplari, delle quantita' massime, del numero delle catture e dei limiti di taglia previsti, per ciascun regime di pesca, dal regolamento ai sensi dell'art. 23, comma 1, lettera c);»; c) all'alinea del comma 3 le parole: «La sanzioni di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «Le sanzioni di cui al comma 2». 4. Al numero 6) della lettera a) del comma 1 dell'art. 45 della legge regionale n. 42/2017, le parole: «omessa esibizione dei documenti per» sono sostituite dalle seguenti: «violazione dell'obbligo di esibire i documenti e gli oggetti inerenti». 5. All'art. 46 della legge regionale n. 42/2017 sono apportate le seguenti modifiche: a) al numero 1) della lettera c) del comma 1 e al numero 1) della lettera d) del comma 1 le parole: «comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «comma 3»; b) al numero 3 della lettera d) del comma 1 le parole: «dal lavori» sono sostituite dalle seguenti: «dai lavori».