Art. 36 
 
              Modifiche alla legge regionale n. 42/2017 
 
  1. All'art. 27 della  legge  regionale  1º  dicembre  2017,  n.  42
(Disposizioni regionali per la gestione delle risorse  ittiche  nelle
acque interne), sono apportate le seguenti modifiche: 
    a) alla lettera a) del  comma  1  le  parole:  «nell'intero  anno
solare» sono sostitute dalle seguenti: «tra il 1º  gennaio  e  il  31
dicembre dell'anno»; 
    b) il comma 4 e' sostituito dal seguente: 
    «4. L'ETPI rilascia la licenza di pesca sportiva a chi supera  un
esame che si svolge innanzi  a  una  Commissione  nominata  dall'Ente
medesimo. La licenza rilasciata dall'ETPI  e'  contrassegnata  da  un
codice alfanumerico univoco e ha durata e validita' illimitate.»; 
    c)  al  comma  5  le  parole:  «nell'intero  anno  solare»   sono
sostituite dalle seguenti: «tra  il  1°  gennaio  e  il  31  dicembre
dell'anno»; 
    d) alla fine del comma 9 e' aggiunto  il  seguente  periodo:  «In
caso  di  controlli,  e'  tenuto  a  esibire  i  suddetti   documenti
unitamente al pescato, alle attrezzature, alle esche, alle pasture  e
ai relativi contenitori.»; 
    e) alla lettera c) del comma 11 dopo le parole: «licenza di pesca
sportiva» sono aggiunte le seguenti: «di cui ai commi 4 e 5»; 
    f) dopo il comma 14 e' aggiunto il seguente: 
    «14-bis. Ai componenti esterni della Commissione d'esame  di  cui
al comma 4 spetta il rimborso delle spese nei termini previsti per  i
dipendenti regionali e un gettone  di  presenza  il  cui  importo  e'
stabilito con provvedimento del  Direttore  generale  dell'ETPI,  con
oneri a carico del bilancio dell'Ente medesimo.». 
  2. All'art. 29 della legge regionale n. 42/2017 sono  apportate  le
seguenti modifiche: 
    a) il comma 4 e' sostituito dal seguente: 
    «4. La licenza di pesca professionale e' valida per cinque  anni;
e'  contrassegnata  da  un  codice   alfanumerico   univoco   ed   e'
accompagnata dal documento per le registrazioni  quale  strumento  di
controllo dell'attivita' di pesca. Il documento per le  registrazioni
e' acquisito  dall'ETPI  al  31  dicembre  di  ogni  anno  anche  per
finalita' statistiche e per l'acquisizione di informazioni  ai  sensi
dell'art. 20, comma 3.»; 
    b) alla fine del comma 5 e' aggiunto  il  seguente  periodo:  «In
caso  di  controlli,  e'  tenuto  a  esibire  i  suddetti   documenti
unitamente al pescato, alle attrezzature, alle esche, alle pasture  e
ai relativi contenitori.». 
  3. All'art. 44 della legge regionale n. 42/2017 sono  apportate  le
seguenti modifiche: 
    a) il numero 5) della lettera a) del comma 1  e'  sostituito  dal
seguente: 
    «5) violazione dell'obbligo di esibire i documenti e gli  oggetti
inerenti l'esercizio della pesca di cui all'art. 27, comma 9;»; 
    b) il numero 1) della lettera a) del comma 2  e'  sostituito  dal
seguente: 
    «1) del periodo  in  cui  e'  consentito  trattenere  i  relativi
esemplari, delle quantita' massime, del numero delle  catture  e  dei
limiti  di  taglia  previsti,  per  ciascun  regime  di  pesca,   dal
regolamento ai sensi dell'art. 23, comma 1, lettera c);»; 
    c) all'alinea del comma 3 le parole: «La sanzioni di cui al comma
1» sono sostituite dalle seguenti: «Le sanzioni di cui al comma 2». 
  4. Al numero 6) della lettera a) del comma  1  dell'art.  45  della
legge  regionale  n.  42/2017,  le  parole:  «omessa  esibizione  dei
documenti  per»   sono   sostituite   dalle   seguenti:   «violazione
dell'obbligo di esibire i documenti e gli oggetti inerenti». 
  5. All'art. 46 della legge regionale n. 42/2017 sono  apportate  le
seguenti modifiche: 
    a) al numero 1) della lettera c) del comma 1 e al numero 1) della
lettera d) del comma 1 le parole: «comma  2»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «comma 3»; 
    b) al numero 3 della lettera d)  del  comma  1  le  parole:  «dal
lavori» sono sostituite dalle seguenti: «dai lavori».